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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10799/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La parte ricorrente ha domandato la correzione di un preteso errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 24845/2023, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 62/2022 e le spese erano state compensate. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la statuizione di compensazione delle spese dovesse essere estesa all'intero giudizio definito con quell'ordinanza. Il condominio intimato ha chiesto il rigetto dell'istanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha rilevato che l'ordinanza oggetto della richiesta non aveva accolto il ricorso né deciso nel merito; pertanto non avrebbe potuto riformare la statuizione sulle spese, né di secondo grado né del giudizio di cassazione, e non era configurabile alcuna mera svista emendabile con il procedimento di correzione. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del presente procedimento, richiamandone la natura sostanzialmente amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 287-288 c.p.c.

    richiamati implicitamente come disciplina della correzione dell'errore materiale, ma la Corte esclude che il caso rientri in tale rimedio perché non vi è stata una mera svista emendabile

  • Cass., Sez. U., 14/11/2024, n. 29432

    richiamata per affermare la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione e quindi l'esclusione della regolazione delle spese

  • Cass., 25/11/2019, n. 30651

    richiamata in via generale sulla possibilità di deposito di memorie illustrative nel procedimento

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile solo per eliminare una svista meramente materiale della decisione, non per ottenere una modifica sostanziale della statuizione adottata.
  • Se il provvedimento da correggere ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza decidere nel merito, non è configurabile una correzione volta ad estendere o riformare la regolazione delle spese di altri gradi di giudizio.
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per trasformare una decisione processuale in una diversa regolazione delle spese, quando tale effetto non discende dal contenuto del provvedimento originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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