Cassazione Penale, Ordinanza n. 08506/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non viene quindi accolta la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle diverse sentenze esecutive.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Savona che ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di quattro sentenze esecutive. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe trascurato indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La Corte rileva tuttavia che le censure sono in fatto e manifestamente infondate, oltre che sostanzialmente reiterative di doglianze già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione. Nel provvedimento impugnato si valorizza la notevole distanza temporale tra i fatti (tra terza e quarta sentenza circa un anno e mezzo; tra l'ultimo reato della quarta sentenza e l'arresto in flagranza relativo alla prima sentenza diciotto anni), nonché il fatto che i reati siano stati intervallati da periodi di detenzione carceraria, arresti domiciliari e misure custodiali, durante i quali il condannato non ha commesso ulteriori reati. Da ciò il giudice dell'esecuzione ha desunto la mancanza di un progetto criminoso unitario e la riconducibilità dei fatti a autonome deliberazioni criminose, accomunate al più dalla finalità di profitto e da una generica, non stabile, scelta di vita.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La richiesta di applicazione della continuazione post iudicatum richiede la dimostrazione di un unitario disegno criminoso; la sola comunanza della finalità di profitto o una generica attitudine di vita non bastano a fondare l'unificazione dei reati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili, il giudice deve verificare in modo rigoroso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera omogeneità del movente o della finalità di profitto.
- La significativa distanza temporale tra i fatti, specie se intervallati da periodi di detenzione o di sottoposizione a misure custodiali durante i quali non sono stati commessi altri reati, costituisce indice ostativo alla configurabilità dell'unicità del disegno criminoso.
- Le doglianze che si limitano a riproporre contestazioni già esaminate e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, possono essere dichiarate inammissibili se appaiono manifestamente infondate o meramente fattuali.
- Nel procedimento di legittimità, l'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, salvo esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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