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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23427/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto a tempo indeterminato di prestazione d'opera intellettuale intercorrente dal 1996 tra il ricorrente, anche quale rappresentante della società da lui gestita, e una società committente. Nel 2012 la committente esercitava il recesso dal rapporto. Il ricorrente agiva chiedendo l'accertamento dell'inadempimento della controparte agli obblighi assunti tramite il codice etico del gruppo di appartenenza, sostenendo che tale codice fosse un atto unilaterale vincolante e che le sue clausole gli fossero applicabili anche come terzo consulente che rappresentava la società presso enti previdenziali; domandava quindi la declaratoria di illegittimità del recesso e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non azionabile il codice etico nei rapporti con fornitori/terzi e applicabile invece l'art. 2237 c.c., che consente il libero recesso del cliente nei contratti di prestazione d'opera intellettuale a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione il ricorrente articolava tre motivi, tutti per violazione dei canoni ermeneutici: 1) mancata considerazione del contenuto concreto del codice etico come atto unilaterale vincolante; 2) erronea interpretazione dell'art. 2 del codice, che individua nei collaboratori i principali destinatari del codice; 3) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 4, punto B.5, ai consulenti che rappresentano la società verso terzi.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili. Ha affermato che, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale a tempo indeterminato, trova applicazione l'art. 2237 c.c., norma speciale che riconosce al cliente il recesso libero senza giusta causa, salva la corresponsione del compenso e delle spese sino ad allora dovuti. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente dimostrato un errore di interpretazione del codice etico, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito. In sede di legittimità, una simile censura non è ammissibile quando si risolva nella mera contestazione dell'esito ermeneutico, essendo sufficiente che l'interpretazione del giudice di merito sia plausibile. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello

  • art. 348-bis c.p.c.

    ha costituito il presupposto dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    richiamato dal ricorrente in relazione al codice etico del gruppo come strumento organizzativo di controllo

  • art. 2381 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella dedotta violazione normativa collegata al codice etico

  • artt. 1173, 1322, 1334, 1989, 1372 c.c.

    richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate per sostenere la vincolatività del codice etico

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per censurare l'interpretazione del codice etico, ma la Corte rileva che il ricorrente non ha specificato in modo puntuale i canoni interpretativi asseritamente violati

  • art. 2230 c.c.

    richiamato per affermare che la prestazione d'opera intellettuale è disciplinata dalle norme speciali del relativo capo, oltre che da quelle compatibili del contratto d'opera

  • art. 2237 c.c.

    norma speciale applicabile al contratto di prestazione d'opera intellettuale a tempo indeterminato; attribuisce al cliente il potere di recesso libero, nel rispetto del preavviso e con pagamento di spese e compenso maturati

  • art. 2227 c.c.

    menzionato come norma generale del contratto d'opera, ma ritenuto recessivo rispetto all'art. 2237 c.c. per la prestazione d'opera intellettuale

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto nel giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale a tempo indeterminato il cliente può recedere liberamente ai sensi dell'art. 2237 c.c., senza necessità di giusta causa, purché rispetti il preavviso e corrisponda spese e compenso dovuti per l'attività svolta.
  • L'art. 2237 c.c. è norma speciale rispetto alla disciplina generale del contratto d'opera e prevale su di essa per le prestazioni intellettuali, in ragione della natura fiduciaria del rapporto.
  • La mera esistenza di un codice etico o di comportamento non basta a fondare diritti azionabili dal contraente, se dal suo testo e dalla sua funzione non risulta una specifica estensione del vincolo al rapporto dedotto in giudizio.
  • In sede di legittimità la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici non è ammissibile se si risolve nella semplice contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella ritenuta dal giudice di merito; occorre indicare in modo specifico quale canone sia stato violato e in che punto la motivazione si sia discostata da esso.
  • Quando una clausola o un documento contrattuale sono suscettibili di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è censurabile in cassazione solo perché la parte riteneva preferibile una diversa lettura.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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