Cassazione Penale, Sentenza n. 15/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania il 14/03/2023). Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e erronea applicazione degli artt. 100 e 322 c.p.p., sostenendo che il difensore aveva regolarmente ricevuto e prodotto, via PEC, la nomina a difensore di fiducia contenente espressa procura speciale per proporre il riesame, quindi non sussisteva il difetto di procura speciale contestato dal Tribunale del riesame
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame della nomina del 18/05/2023 è emersa l'espressa "procura speciale" conferita all'Avv. Francesco Talamo per proporre l'istanza di riesame; secondo la giurisprudenza richiamata non sono necessarie formule sacramentali purché sia chiara la volontà di affidare il compito al difensore designato. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p., per i conseguenti adempimenti
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
La procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità per il difensore del terzo interessato nel riesame del decreto di sequestro, deve manifestare chiaramente la volontà di affidare al professionista l'incarico di proporre la difesa in quella specifica procedura; non sono richieste formule sacramentali
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alla nullità; la Corte ha valutato complessivamente la validità dell'atto di nomina/procura speciale alla luce dei principi di efficacia sostanziale
art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo per la trasmissione degli atti al Tribunale competente dopo l'annullamento dell'ordinanza; disciplina la competenza per ulteriori determinazioni sul riesame
artt. 110, 81 cpv, 483 cod. pen.; art. 76, co. 1, D.P.R. n. 445/2000; art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000
Norme sostanziali indicate nel contesto del decreto di sequestro preventivo (fatti-reato correlati alle contestazioni); la pronuncia non si è espressa nel merito di tali reati ma li riferisce ai motivi della misura ablativa impugnata
Massime di principio
- Per il riesame del decreto di sequestro preventivo, il difensore della parte terza deve essere munito di procura speciale: questa deve esprimere chiaramente la volontà della parte di affidare al professionista l'incarico di proporre il riesame, ma non richiede formule rituali o formule sacramentali
- La produzione della nomina/procura via PEC al momento della proposizione dell'istanza è idonea a dimostrare la sussistenza della procura speciale se dal testo emerge la conferma del potere di proporre il riesame
- Se il giudice di merito dichiara l'inammissibilità per presunto difetto di procura e la documentazione dimostra invece la procura speciale, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e disporre l'inoltro degli atti al giudice competente per il riesame
- La valutazione sulla presenza o meno della procura speciale è funzionale all'accesso alla tutela cautelare e va effettuata in modo sostanziale, evitando esiti formali che impediscano l'esame nel merito della richiesta
- Quando il provvedimento impugnato riguarda misure ablatorie originanti violazioni di norme sostanziali (es. falsità, reati fiscali), la decisione sulla ammissibilità del riesame non pregiudica l'accertamento delle responsabilità sostanziali, che resta deferito al giudice competente
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