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Sentenza

Sentenza del 17/03/2017 n. 6930 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa dichiarazione dei redditi - Illecito del contribuente - Configurabilità - Limiti - Assenza di colpa - Prova a carico del contribuente - Vigilanza sull'adempimento dell'incarico affidato al professionista.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale sostenendo che le sanzioni non fossero applicabili per assenza di dolo o colpa, poiché aveva affidato a un professionista la gestione degli adempimenti fiscali e questi lo avrebbe truffato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997. In particolare, contestava la propria responsabilità per l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, per la dichiarazione infedele e per gli ulteriori adempimenti contabili omessi dal professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nelle sanzioni amministrative tributarie, l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della violazione, mentre il contribuente che invochi l'assenza di colpa deve dimostrare di avere agito senza dolo o negligenza. L'affidamento dell'incarico a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dalla responsabilità: egli deve provare di aver vigilato sull'effettivo svolgimento dell'incarico. Nel caso concreto, la reiterazione delle omissioni per più anni dimostrava l'assenza di controlli da parte del contribuente. Non era applicabile l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, poiché la controversia non riguardava il semplice omesso pagamento del tributo, ma l'omissione di molteplici adempimenti dichiarativi e contabili. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte resistente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

    La responsabilità sanzionatoria richiede una condotta cosciente e volontaria, accompagnata da dolo o negligenza. Il contribuente può liberarsi dimostrando l'assenza di colpa.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile perché riguarda il mero omesso pagamento del tributo, mentre il caso concerneva l'omessa presentazione delle dichiarazioni e ulteriori violazioni dichiarative e contabili.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2

    È stato invocato dal contribuente insieme all'art. 6, ma la Corte ha escluso che potesse fondare l'esonero dalle sanzioni in assenza della prova concreta dell'assenza di colpa.

Massime di principio

  • L'incarico conferito a un commercialista o a un altro intermediario fiscale non trasferisce automaticamente sul professionista la responsabilità per gli adempimenti tributari: il contribuente deve mantenere un ragionevole controllo sull'esecuzione dell'incarico.
  • In caso di omissioni fiscali, il contribuente che chieda l'annullamento delle sanzioni per assenza di colpa deve fornire prove concrete della propria diligenza, come comunicazioni, richieste di conferma dell'invio, ricevute telematiche, solleciti e verifiche periodiche.
  • La reiterazione delle omissioni per più periodi d'imposta può essere considerata indice di negligenza e di mancata vigilanza sul professionista incaricato.
  • La denuncia o la scoperta della condotta fraudolenta del professionista, da sola, non esclude la responsabilità tributaria del contribuente se non dimostra anche di aver adottato controlli adeguati.
  • La disciplina prevista per il semplice omesso versamento non si applica automaticamente alle omissioni dichiarative, contabili o agli altri adempimenti preliminari alla determinazione del tributo.

Testo integrale

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