Sentenza del 22/10/2018 n. 2428 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento di 2.000 euro per spese di lite. L'Ufficio aveva rifiutato il pagamento sostenendo che la sentenza, depositata il 3 gennaio 2017, fosse anteriore all'entrata in vigore del D.M. n. 22/2017, avvenuta il 28 marzo 2017, e quindi non fosse immediatamente esecutiva in assenza di giudicato. Il contribuente ha invece sostenuto che l'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, era applicabile dal 1° giugno 2016 e rendeva immediatamente esecutive le sentenze di condanna a suo favore, almeno per gli importi inferiori a 10.000 euro e per le spese di lite.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo applicabile l'art. 69 novellato del D.Lgs. n. 546/1992 alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016. Ha chiarito che il D.M. n. 22/2017 disciplina soltanto il contenuto e le modalità della garanzia eventualmente necessaria per importi superiori a 10.000 euro, ma non condiziona l'efficacia della norma nei casi in cui la garanzia non sia prevista, come per le spese di lite e per gli importi inferiori a 10.000 euro. L'Agenzia delle Entrate è stata quindi ordinata a pagare 2.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza e senza prestazione di garanzia. In caso di ulteriore inadempimento, sarebbe stato nominato un commissario ad acta. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
Art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente [...] sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice [...] alla prestazione di idonea garanzia.
La norma attribuisce immediata esecutività alle sentenze di condanna a favore del contribuente. La garanzia è eventuale, riguarda gli importi superiori a 10.000 euro diversi dalle spese di lite e non costituisce una condizione generale di applicabilità della norma.
Art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015
Le sentenze di condanna in favore del contribuente, depositate a far data dal 1 giugno 2016, sono immediatamente esecutive.
La disposizione transitoria individua nel 1° giugno 2016 la data a partire dalla quale le sentenze di condanna favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive.
D.M. MEF n. 22 del 6 febbraio 2017
Il decreto, entrato in vigore il 28 marzo 2017, disciplina il contenuto, la durata e l'escussione della garanzia eventualmente richiesta, ma non differisce l'entrata in vigore dell'art. 69 né impedisce l'esecuzione delle sentenze per importi inferiori a 10.000 euro o per le spese di lite.
Art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale base normativa per la disciplina della garanzia prevista dall'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992.
Principio tempus regit actum
La Commissione ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, avvenuta il 1° giugno 2018, e non quella vigente alla data di deposito della sentenza o del successivo decreto ministeriale.
Massime di principio
- Le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente, depositate dal 1° giugno 2016, sono in linea generale immediatamente esecutive.
- L'entrata in vigore del D.M. n. 22/2017 non può essere interpretata come una sospensione generale dell'efficacia dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Per le somme inferiori o pari a 10.000 euro e per le spese di lite, la garanzia non costituisce normalmente una condizione per ottenere il pagamento immediato.
- In caso di rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva della sentenza, anche prima del passaggio in giudicato quando ricorrono i presupposti dell'art. 69.
- L'Amministrazione che non esegue spontaneamente una sentenza immediatamente esecutiva può essere condannata alle ulteriori spese e, se persiste nell'inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta.
- La disciplina concreta va comunque verificata considerando la data di deposito della sentenza, l'oggetto della condanna, l'importo dovuto, l'eventuale previsione giudiziale di garanzia e la normativa applicabile al momento dell'azione di ottemperanza.
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