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Sentenza

Sentenza del 22/10/2018 n. 946 - Comm. Trib. Prov. Torino

La prescrizione dei tributi erariali è decennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti iscritti a ruolo e notificati mediante cartella di pagamento. Il principio esposto distingue tra tributi erariali, per i quali viene affermata la prescrizione decennale in base alle rispettive leggi d’imposta, e contributi, canoni e tributi locali, soggetti invece alla prescrizione quinquennale. La cartella di pagamento non viene assimilata a una sentenza definitiva e, pertanto, non determina automaticamente la conversione del termine breve in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c.

La decisione

Il principio accolto è che la notifica della cartella non modifica, di per sé, il termine prescrizionale sostanziale del credito. Per contributi e canoni, nonché per tributi locali come la TARSU, il termine successivo alla notifica della cartella è quinquennale. Per i tributi erariali, quali IRPEF e relative addizionali, il termine è decennale quando previsto dalle singole leggi d’imposta. Il testo non indica l’esito concreto del ricorso, né il nome delle parti o un dispositivo specifico.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

    Si applica ai tributi locali, contributi e canoni aventi natura periodica, come la TARSU, anche dopo la notificazione della cartella di pagamento.

  • Art. 2946, codice civile

    prescrizione ordinaria decennale

    Non si applica automaticamente ai tributi locali periodici, per i quali prevale il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c.

  • Art. 2953, codice civile

    La conversione del termine breve in quello decennale opera per i diritti riconosciuti da una sentenza passata in giudicato; la cartella di pagamento, da sola, non è equiparabile a tale sentenza.

  • Art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento, senza trasformare automaticamente la natura del credito né il relativo termine di prescrizione.

  • Singole leggi d’imposta sui tributi erariali

    Per tributi come IRPEF e addizionali, il termine prescrizionale è indicato come decennale in ragione della disciplina specifica del tributo.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento non equivale a una sentenza passata in giudicato e non comporta automaticamente l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Per stabilire la prescrizione occorre identificare la natura del credito: i tributi locali e le prestazioni periodiche, come TARSU, contributi e canoni, sono generalmente soggetti al termine quinquennale.
  • Per i tributi erariali, come IRPEF e addizionali, deve essere verificata la legge istitutiva, che può prevedere un termine decennale.
  • Il termine deve essere calcolato considerando la data di notifica della cartella e gli eventuali successivi atti interruttivi validamente notificati.
  • La prescrizione deve essere valutata separatamente per ciascuna voce della cartella, perché una stessa cartella può contenere crediti sottoposti a termini differenti.

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