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Sentenza

Sentenza del 22/10/2018 n. 1118 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Notificazioni - Notificazioni dell'atto impositivo - Soggetto passivo - Persona giuridica cancellata dal Registro delle Imprese - Notificazione all'ex legale rappresentante soci - Inefficacia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005: uno intestato alla società, con recupero di costi ritenuti indeducibili e maggiori ricavi derivanti da movimentazioni bancarie non giustificate, e uno intestato al socio unico, al quale era stato imputato il maggior reddito di capitale quale utile extracontabile distribuito. I ricorrenti contestavano principalmente l'inefficacia della notificazione dell'atto societario, effettuata all'ex legale rappresentante dopo la cancellazione della società, nonché l'assenza di prova degli utili extracontabili e della riferibilità alla società dei conti correnti personali del socio.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi disposto in primo grado. Ha ritenuto inefficace la notificazione dell'avviso societario all'ex legale rappresentante, poiché, dopo l'estinzione della società, l'atto avrebbe dovuto essere notificato agli ex soci, al liquidatore eventualmente responsabile o ai soggetti subentrati nei rapporti obbligatori. Inoltre, l'Agenzia non aveva fornito elementi gravi, precisi e concordanti per dimostrare che le movimentazioni sui conti personali del socio fossero in realtà riferibili alla società, né aveva adeguatamente provato l'effettiva percezione degli utili extracontabili. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2495 codice civile

    L'estinzione della società consegue alla cancellazione dal Registro delle Imprese; i creditori possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente nei casi previsti.

    La cancellazione determina l'estinzione della società e il subentro successorio degli ex soci nei rapporti obbligatori residui. L'ex legale rappresentante non conserva, per ciò solo, il potere di rappresentare la società estinta e non è il destinatario corretto della notificazione dell'atto impositivo.

  • Art. 36 del D.P.R. 602/1973

    Prevede la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci per il mancato pagamento delle imposte dovute dalla società, secondo i presupposti e i limiti stabiliti dalla norma.

    La responsabilità del socio o del liquidatore deve essere fatta valere nei confronti del soggetto personalmente obbligato, con adeguata motivazione e prova dei presupposti della responsabilità; non può essere utilizzata per superare l'errata notificazione dell'atto intestato alla società estinta.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere utilizzate come presunzioni di ricavi o compensi non dichiarati.

    La presunzione bancaria non esonera l'Amministrazione dal dimostrare la riferibilità dei conti e delle movimentazioni al contribuente o alla società accertata e dal consentire una concreta prova contraria.

  • Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972

    Consente l'utilizzo delle risultanze dei conti bancari ai fini degli accertamenti IVA.

    Anche in materia IVA l'utilizzo delle movimentazioni bancarie richiede una corretta imputazione soggettiva e una motivazione idonea a spiegare perché i movimenti costituiscano operazioni imponibili non dichiarate.

  • Art. 109 del TUIR

    Disciplina i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito.

    I costi ritenuti indeducibili devono essere contestati e motivati con riferimento ai requisiti sostanziali e documentali richiesti dalla norma.

  • Art. 85 del TUIR

    Individua i ricavi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

    L'imputazione di maggiori ricavi alla società deve essere fondata su elementi probatori adeguati e specificamente riferiti all'attività societaria.

  • Art. 14 del D.L. 350/2001

    Prevede effetti di inibizione dell'accertamento e di estinzione delle sanzioni in relazione alle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, nei limiti stabiliti dalla disciplina dello scudo fiscale.

    La sentenza richiama la questione senza fondare esclusivamente su di essa la decisione, poiché l'annullamento è stato ritenuto già giustificato dall'errata notificazione e dall'insufficienza della prova dell'imputazione dei movimenti alla società.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 23029/2017

    L'estinzione della società non estingue i debiti insoddisfatti, ma determina un fenomeno successorio a favore dei soci, nei limiti previsti dal regime di responsabilità applicabile.

    I rapporti obbligatori della società estinta si trasferiscono ai soci secondo le ordinarie regole di legittimazione, senza necessità di chiamare in giudizio la società ormai estinta.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 13259/2015

    L'effettiva percezione delle somme da parte dei soci e la loro entità devono essere provate dall'Amministrazione finanziaria.

    L'imputazione al socio di utili extracontabili non può basarsi soltanto sull'esistenza di un maggior reddito accertato in capo alla società o sulla ristretta compagine sociale; occorre provare, anche mediante presunzioni qualificate, la distribuzione e la percezione delle somme.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, gli atti tributari riferiti a debiti societari devono essere notificati ai soggetti che ne assumono la responsabilità successoria, in particolare agli ex soci nei limiti di legge, al liquidatore eventualmente responsabile o agli ex soci illimitatamente responsabili; la mera notifica all'ex legale rappresentante è inefficace.
  • La responsabilità fiscale del socio di una società a ristretta base partecipativa non deriva automaticamente dal solo accertamento di maggiori ricavi o utili in capo alla società: l'Amministrazione deve motivare e provare la distribuzione extracontabile e l'effettiva percezione da parte del socio.
  • Le presunzioni derivanti da movimentazioni bancarie richiedono una corretta imputazione soggettiva. Se i conti sono intestati personalmente al socio, l'Amministrazione deve fornire elementi gravi, precisi e concordanti per dimostrare che siano stati utilizzati fittiziamente o nell'interesse della società.
  • Un avviso notificato al socio in qualità di ex rappresentante della società estinta non equivale necessariamente a un autonomo avviso personale: la corretta individuazione del destinatario e della sua qualità giuridica è essenziale.
  • Quando l'accertamento societario costituisce il presupposto dell'accertamento personale del socio, l'atto rivolto al socio deve contenere una motivazione autonoma o un richiamo valido e comprensibile agli elementi probatori posti a fondamento della pretesa.

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