Sentenza del 22/10/2018 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Aosta
1. Ipref-Iva- Verifiche cosiddette <a tavolino>, senza accesso ai locali aziendali - Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) - Inapplicabilità. 2. Accertamento analitico-induttivo di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 - Legittimità a fronte della incompletezza, falsità, inesattezza degli elementi enunciati nella dichiarazione e nei relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato, da un lato, l'utilizzabilità dell'accertamento non preceduto dal rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ritenendo applicabile tale garanzia anche alle verifiche svolte senza accesso presso i locali aziendali. Dall'altro lato, ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto consolidato il principio secondo cui l'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente non si applica alle verifiche cosiddette "a tavolino", svolte cioè senza accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'impresa. È stata inoltre ritenuta legittima la ricostruzione analitico-induttiva quando la dichiarazione e i relativi allegati presentano incompletezze, falsità o inesattezze, confermate dalle registrazioni contabili, dalle fatture, dagli altri documenti e dagli elementi raccolti dall'ufficio. Nel caso esaminato, l'attività non dichiarata risultava assistita da gravità e precisione, anche per l'elevata incidenza dell'importo dedotto e per la puntuale determinazione matematica della somma.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma prevede garanzie procedimentali, tra cui il termine dilatorio successivo alla conclusione delle operazioni di verifica.
La garanzia non è stata ritenuta applicabile alle verifiche svolte a tavolino, cioè senza accesso o permanenza dei verificatori presso i locali aziendali.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo in presenza di "incompletezza, falsità, inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati".
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire analiticamente il reddito sulla base delle risultanze contabili e documentali quando dichiarazione e allegati risultano inattendibili, purché gli elementi utilizzati siano gravi, precisi e concordanti o comunque adeguatamente specifici e verificabili.
Cassazione, Sezione VI, ordinanza 11 luglio 2018, n. 18245
È richiamata quale conferma dell'orientamento secondo cui l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non si applica alle verifiche effettuate a tavolino.
Massime di principio
- Il termine dilatorio e le garanzie dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano ordinariamente quando vi è un'attività di verifica presso i locali del contribuente, ma non per i controlli documentali svolti esclusivamente presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
- Un accertamento analitico-induttivo può essere legittimo quando l'Amministrazione individua specifiche anomalie, incompletezze, falsità o inesattezze nella dichiarazione o nella contabilità e fonda la ricostruzione su elementi documentali puntuali.
- La mera presunzione generica non è sufficiente: la ricostruzione deve essere supportata da elementi concretamente verificabili e da una motivazione che spieghi il collegamento tra le anomalie riscontrate e il maggior reddito o volume d'affari accertato.
- La presenza di una contabilità formalmente esistente non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se i documenti risultano inattendibili, incompleti o contraddittori rispetto agli altri dati acquisiti dall'ufficio.
- In una situazione analoga, la difesa del contribuente dovrebbe distinguere tra vizi relativi alle modalità del controllo e contestazioni di merito sulla ricostruzione, verificando in particolare se vi sia stato accesso ai locali, quali elementi probatori siano stati utilizzati e se la motivazione dell'accertamento sia effettivamente specifica e coerente.
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