Sentenza del 22/10/2018 n. 285 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Ammissibilità di una nuova eccezione nell'ambito di memorie integrative in presenza di una nuova pronuncia giurisprudenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il provvedimento per diversi vizi di nullità e, con successive memorie integrative, aveva dedotto anche un ulteriore vizio consistente nel difetto di sottoscrizione. L'Ufficio aveva contestato l'ammissibilità della nuova eccezione, sostenendo che si trattasse di una domanda nuova e relativa a un vizio non rilevabile d'ufficio. Il contribuente ha invece sostenuto che l'eccezione era divenuta proponibile in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, pubblicata dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
La nuova eccezione è stata ritenuta ammissibile. La pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta dopo la presentazione del ricorso, è stata assimilata a un documento o elemento non conosciuto dal contribuente al momento dell'impugnazione e quindi idoneo a giustificare la proposizione del nuovo motivo mediante memorie integrative. L'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione è stata pertanto esaminabile, nonostante non fosse stata inserita nel ricorso introduttivo e non riguardasse un vizio rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La pronuncia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2015 e successiva alla proposizione del ricorso, è stata considerata un elemento sopravvenuto e non conosciuto dal contribuente al momento dell'impugnazione, tale da consentire la deduzione del nuovo vizio mediante memorie integrative.
Massime di principio
- In linea generale, una nuova eccezione non è normalmente ammissibile se introduce un motivo autonomo non contenuto nel ricorso introduttivo, soprattutto quando riguarda un vizio non rilevabile d'ufficio.
- Tuttavia, la sopravvenienza di una pronuncia giurisprudenziale rilevante, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, può giustificare la deduzione del nuovo motivo tramite memorie integrative quando il precedente orientamento o il nuovo principio renda concretamente conoscibile o prospettabile il vizio solo successivamente.
- La pronuncia sopravvenuta deve avere un collegamento diretto con la nuova eccezione e non può essere utilizzata per ampliare liberamente l'oggetto della controversia.
- La possibilità di introdurre il nuovo motivo dipende anche dalle regole processuali applicabili, dai termini per il deposito delle memorie e dalla concreta qualificazione dell'atto come integrazione dei motivi originari o come domanda nuova.
- È opportuno indicare espressamente la data della pronuncia sopravvenuta, la sua pubblicazione e il nesso causale tra tale decisione e l'impossibilità di dedurre tempestivamente il vizio nel ricorso originario.
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