Cassazione Penale, Sentenza n. 13981/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
GIOFFRE\': censura sulla motivazione relativa alla misura della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, ritenuta insufficiente e non adeguatamente motivata rispetto al massimo consentito e disparità di trattamento rispetto al coimputato. BRIZZI\': plurime censure tra cui vizio di motivazione e inosservanza di legge per carenza di prove circa la sua conoscenza e partecipazione al porto/detenzione di armi (contestando l'interpretazione delle intercettazioni), richiesta riqualificazione della fattispecie in favoreggiamento personale o mera connivenza, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti; contestazione del fatto che le armi non siano state trovate nel sopralluogo successivo; presentazione di motivi aggiunti (ritenuti tardivi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Gioffr\'e il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d\'appello circa la diversa entità sanzionatoria motivata dal diverso ruolo e dai precedenti penali, e ha ritenuto legittima la misura di riduzione per le attenuanti generiche anche se non coincidente con l\'abbattimento massimo. Per Brizzi il ricorso è stato dichiarato inammissibile: i motivi nuovi depositati sono stati considerati tardivi e, quanto ai motivi principali, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle intercettazioni da parte dei giudici di merito, giudicando provata la consapevolezza e la partecipazione al porto di armi (concorso di persone ex art. 110 c.p.), siccome dalle captazioni emerge che una delle armi sarebbe destinata a Brizzi e che le armi erano cariche (quindi porto e non mero trasporto). Confermata la conformità della motivazione al principio dell\'oltre ogni ragionevole dubbio. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni dimostrino la partecipazione consapevole di Brizzi al porto delle armi, giustificando il concorso.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede indizi gravi, precisi e concordanti per l\'affermazione della responsabilit\'a; la Corte rileva che, nella specie, i giudici di merito hanno fornito valutazione non manifestamente illogica delle intercettazioni, idonea a soddisfare il requisito indiziario.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il principio dell\'oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna; la Corte ha ritenuto che tale standard sia stato raggiunto dalle risultanze delle captazioni e dalla motivazione dei giudici di merito.
art. 378 cod. pen.
Norma sul favoreggiamento personale: la Corte ricorda che il favoreggiamento esclude il concorso e pertanto non era applicabile in presenza di partecipazione consapevole dimostrata dalle intercettazioni.
art. 62-bis cod. pen.
Riferita alla misura di riduzione per circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ammesso che il giudice di merito possa adottare formulazioni sintetiche e scegliere una riduzione non coincidente con il terzo massimo, purché motivata.
art. 133 cod. pen.
Richiama i criteri di determinazione della pena; la Corte di merito aveva considerato l\'allarme sociale, la pluralit\'a delle armi e le modalit\'a del fatto per giustificare l\'entit\'a della pena.
legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7
Norme relative a specifiche fattispecie (richiamate nella prima sentenza di merito per la riqualificazione di alcuni capi): la Corte di cassazione rievoca le qualificazioni operate in primo grado ma si concentra sulla valutazione delle prove rispetto al porto di armi.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede il termine per il deposito di motivi nuovi (fino a 15 giorni prima dell\'udienza); la Corte ha applicato questa regola per dichiarare tardivi i motivi aggiunti presentati il 31/10/2023 rispetto all\'udienza del 15/11/2023.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione applicata ai procedimenti in Corte di cassazione sulla tempestivit\'a dei motivi nuovi: la Corte l\'ha richiamata per confermare l\'inammissibilit\'a dei motivi tardivi.
art. 172, comma 5 e comma 3, cod. proc. pen.
Regole sul computo dei termini processuali: la Corte ha interpretato il termine di 15 giorni escludendo dies a quo e dies ad quem e ha ricordato l\'eccezione per festivit\'a (comma 3) per il prolungamento automatico.
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Richiamato nel procedimento emergenziale per le regole di discussione orale e rilevanza della richiesta di discussione: il Procuratore generale aveva chiesto inammissibilit\'a per mancata richiesta di discussione orale, ma la Corte si pronuncia sulle altre questioni di merito e procedure di deposito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende; la Corte lo ha utilizzato per comminare l\'obbligo di versare euro 3.000 per colpa processuale nella presentazione dei ricorsi.
art. 27 Cost.
Richiamato come criterio costituzionale della responsabilit\'a penale solo sulla base della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha verificato la conformit\'a della motivazione a tale principio.
Massime di principio
- Le intercettazioni ambientali, se interpretate in modo coerente e non manifestamente illogico dai giudici di merito, possono costituire prova sufficiente anche da sole per affermare la responsabilit\'a penale, purch\'e superino il livello dell\'oltre ogni ragionevole dubbio.
- Per distinguere porto illegale da mero trasporto di arma rileva la pronta disponibilit\'a e l\'idoneit\'a all\'uso immediato: armi "cariche" o destinate a un soggetto concreto fanno propendere per il porto.
- La riqualificazione in favoreggiamento personale non è applicabile se sussiste partecipazione consapevole al reato principale; la differenza tra concorso e favoreggiamento si basa sia su elementi soggettivi sia oggettivi del coinvolgimento.
- I motivi nuovi in appello o in cassazione sono soggetti a termini perentori (deposito fino a 15 giorni prima dell\'udienza): depositi tardivi possono essere esclusi e valutati solo come memorie ordinarie.
- Il giudice di merito può adottare formule sintetiche nella motivazione della misura delle attenuanti generiche, purch\'e la scelta sia comprensibile nella cornice dei criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.) e non manifestamente illogica.
- L\'assenza del reperimento materiale dell\'arma nel sopralluogo successivo non esclude automaticamente la prova della detenzione/porto se vi sono altre convergenti risultanze (es. conversazioni che attestino la presenza e la destinazione delle armi).
- La Corte di cassazione sindaca la valutazione delle prove operata dai giudici di merito solo nei limiti della manifesta illogicit\'a o violazione di legge; pertanto le critiche sulla valutazione probatoria sono difficilmente accolte se la motivazione di merito è coerente.
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