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Sentenza

Sentenza del 05/03/2019 n. 482 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - contabilità inattendibile - utilizzo di presunzioni semplici - rideterminazione del reddito imponibile - è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2011, ai fini IRES, IRAP e IVA, per complessivi 125.132 euro. Pur essendo la contabilità formalmente regolare, l'Amministrazione l'ha ritenuta intrinsecamente inattendibile in ragione dell'antieconomicità della gestione: a fronte di ricavi pari a 5.653.907 euro, la società aveva registrato una perdita di 23.495 euro. Analogo disallineamento tra fatturato e risultati economici era emerso anche in anni precedenti. L'accertamento induttivo si basava inoltre sulle percentuali di ricarico e sulle incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli presumibilmente conseguibili in relazione ai beni commercializzati. La società ha contestato sia vizi formali dell'atto, come l'assenza di delega e di adeguata motivazione, sia l'insufficienza delle presunzioni e la scarsa rappresentatività dei campioni utilizzati.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo i maggiori ricavi non contabilizzati da 125.132 euro a 81.698 euro. La società ha proposto appello principale, mentre l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale chiedendo il ripristino dell'importo originario. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto entrambi gli appelli e ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il ricorso al metodo induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, poiché l'antieconomicità e il sistematico disallineamento tra ricavi e risultati economici costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti. È stata mantenuta la rideterminazione dei maggiori ricavi in 81.698 euro. Le spese del giudizio, comprese quelle della fase cautelare, sono state compensate tra le parti in ragione dell'incertezza della controversia e della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva il reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente corretta, risulta sostanzialmente inattendibile. L'antieconomicità della gestione e la divergenza tra ricavi dichiarati e ricavi coerenti con le condizioni dell'attività possono giustificare l'uso di presunzioni semplici. Spetta poi al contribuente fornire la prova contraria.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 26036/2015

    L'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, quando la contabilità è formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente.

    La regolarità formale delle scritture non impedisce l'accertamento induttivo se gli elementi economici complessivi dimostrano che la contabilità non rappresenta attendibilmente la realtà aziendale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6918/2013

    Incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

    Una volta che l'Amministrazione abbia fornito presunzioni sufficientemente qualificate sull'inattendibilità dei dati dichiarati, il contribuente deve spiegare e documentare le ragioni della propria gestione apparentemente antieconomica.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 22347/2018

    È legittimo il ricorso al metodo induttivo anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, ove la difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore raggiunga livelli di abnormità e irragionevolezza tali da rendere complessivamente inattendibile la documentazione contabile.

    Una percentuale di ricarico anormalmente inferiore rispetto a quella normalmente riscontrata nel settore può costituire un indice rilevante di ricavi non dichiarati, purché l'analisi sia metodologicamente corretta e il confronto sia attendibile.

Massime di principio

  • La contabilità formalmente regolare non è di per sé sufficiente a escludere un accertamento induttivo: anche i dati contabilizzati possono essere disattesi se la gestione appare complessivamente antieconomica e irragionevole.
  • Il sistematico conseguimento di perdite o di utili irrisori a fronte di ricavi elevati può costituire una presunzione grave, precisa e concordante di ricavi non contabilizzati, soprattutto quando il fenomeno si ripete per più esercizi.
  • Le differenze anomale tra le percentuali di ricarico applicate dall'impresa e quelle del settore possono giustificare la rideterminazione induttiva dei ricavi, se il campione analizzato è rappresentativo e sono esclusi i dati parziali o non comparabili.
  • Dopo la contestazione fondata su elementi presuntivi qualificati, spetta al contribuente dimostrare con documentazione concreta le ragioni dell'antieconomicità, come vendite sottocosto, deperimento o obsolescenza dei prodotti, condizioni commerciali particolari o altre specifiche circostanze.
  • La rideterminazione dei ricavi deve comunque basarsi su criteri coerenti, verificabili e rappresentativi; per questo il giudice può ridurre l'importo accertato se ritiene più attendibile un campione diverso o più ampio rispetto a quello utilizzato dall'Amministrazione.

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