Sentenza n. 1092/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico della "carta del docente" per cinque anni scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrisponderle il beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. Deduceva di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e documentato il passaggio in giudicato della pronuncia, senza tuttavia ottenere il beneficio. Chiedeva pertanto l’assegnazione al Ministero di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto e ha successivamente comunicato che l’accredito era già avvenuto il 17 dicembre 2025, prima della notificazione del ricorso, effettuata il 9 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il beneficio economico era stato accreditato e che, quindi, l’obbligo oggetto della domanda di ottemperanza risultava adempiuto. Il Collegio ha osservato che dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione sembrava emergere che l’adempimento fosse anteriore alla notificazione del ricorso e che la ricorrente non avesse fornito elementi probatori idonei a contestare tale circostanza, con un possibile profilo di inammissibilità del ricorso. Tuttavia, poiché l’ottemperanza era comunque intervenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Non sono state adottate le richieste misure sostitutive o coercitive, essendo venuto meno l’interesse alla loro pronuncia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, facendo venir meno l’utilità di una decisione sul ricorso.
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La previsione consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È richiamato quale disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico annuale per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- L’adempimento integrale dell’obbligo amministrativo oggetto di un giudizio di ottemperanza determina, quando viene meno l’utilità concreta della pronuncia richiesta, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato esclude la necessità di nominare un commissario ad acta o di applicare misure coercitive, qualora non residui alcun obbligo sostanziale da adempiere.
- Quando l’amministrazione adempie prima della notificazione del ricorso, può porsi un profilo di inammissibilità dell’azione di ottemperanza per carenza dell’interesse attuale; tale profilo può non tradursi in una condanna alle spese dell’amministrazione se l’adempimento è comunque intervenuto tardivamente rispetto ai tempi dovuti.
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