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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00836/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due dipendenti di una società ferroviaria, entrambi con qualifica di capo treno, avevano ottenuto in primo grado e in appello l’accertamento del diritto a includere nella retribuzione dovuta durante le ferie alcune voci corrisposte in via ordinaria durante il servizio: l’indennità di assenza dalla residenza prevista dal contratto collettivo e l’incentivo per attività specifiche previsto dal contratto aziendale integrato. La società ha ricorso per cassazione con quattro motivi. Con i primi tre ha dedotto: a) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito alla giurisprudenza UE un’efficacia vincolante mal coordinata col diritto interno; b) violazione dei principi di Cassazione sulla nozione di ferie retribuite e della disciplina collettiva aziendale, che avrebbe escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; c) errata lettura della nozione europea di retribuzione, che richiederebbe solo un trattamento non dissuasivo dal godimento delle ferie e non una piena coincidenza con la retribuzione ordinaria, oltre alla richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. in relazione all’art. 18 l. 300/1970, contestando che la prescrizione non potesse decorrere in costanza di rapporto nonostante la tutela reale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la decisione di merito era coerente con i precedenti consolidati: la retribuzione feriale comprende gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e il giudice di merito aveva correttamente valutato la dissuasività concreta della mancata corresponsione delle voci richieste. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale. È stato poi ritenuto infondato anche il quarto motivo, applicando il principio secondo cui, per i crediti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al computo, nella retribuzione feriale, dell’indennità di assenza dalla residenza e dell’incentivo per attività specifiche, ritenendo che tali voci fossero connesse alle mansioni e allo status professionale dei capi treno e che la loro esclusione durante le ferie potesse avere effetto dissuasivo sul godimento del riposo annuale. Ha inoltre confermato che, per i crediti non ancora prescritti alla data della l. 92/2012, la prescrizione in costanza di rapporto non decorreva, ma iniziava dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata alle spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione dovuta durante le ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, così da non dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto al riposo annuale.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie, letta in coerenza con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato quale parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata, coordinato con la disciplina delle ferie retribuite.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato come norma codicistica sulla fruizione delle ferie e sulla retribuzione relativa.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    Per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità giuridica di far valere il diritto, che nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato matura dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.

  • art. 18 l. 300/1970

    È menzionato dal ricorrente in relazione alla tutela reale quale presupposto che, a suo dire, avrebbe consentito la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    Sono presenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • Direttiva 93/104/CE

    Richiamata come antecedente della direttiva 2003/88/CE, che ha codificato e chiarito le prescrizioni minime sulle ferie.

  • Direttiva 2000/34/CE

    Richiamata nel quadro storico-evolutivo della disciplina europea sulle ferie.

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali, la retribuzione deve comprendere anche le voci economiche strettamente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sia idonea a incidere in senso dissuasivo sull’effettivo godimento delle ferie.
  • La nozione di retribuzione feriale va interpretata in conformità al diritto dell’Unione e alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, cui il giudice nazionale deve adeguarsi quando la questione sia già stata chiarita in modo sufficientemente consolidato.
  • L’accertamento circa la concreta idoneità della mancata corresponsione di determinate indennità a dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito, se adeguatamente motivata.
  • Le clausole della contrattazione collettiva non possono essere lette in modo da frustrare la funzione del diritto alle ferie retribuite assicurata dalla disciplina europea e interna di recepimento.
  • Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento delle riforme che hanno inciso sulla stabilità del rapporto, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto nei casi in cui venga meno il presupposto di una tutela adeguata contro il licenziamento, ma dalla cessazione del rapporto.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa è già stata risolta in modo reiterato dalla giurisprudenza europea e la controversia dipende soprattutto dall’applicazione al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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