Sentenza n. 153/2026 - Ancona, Sezione 2
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno sull’istanza presentata in data 17/11/2016, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla conclusione del suddetto procedimento e al rilascio del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 17 novembre 2016
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha dedotto l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sull'istanza del 17 novembre 2016 volta al rinnovo del titolo per lavoro subordinato. Ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a., ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di convocarlo per il rilascio del permesso di soggiorno. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Macerata hanno documentato che il procedimento era stato definito già l'8 giugno 2017 mediante archiviazione, poiché l'istanza era priva della documentazione necessaria e il richiedente, nonostante fosse stato avvisato e invitato a integrare la documentazione, era risultato irreperibile e non aveva coltivato la domanda. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza dell'interesse originario, non essendo configurabile alcun silenzio alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che mancasse l'interesse a proporre l'azione avverso il silenzio, poiché il procedimento amministrativo era stato concluso con un provvedimento espresso di archiviazione già nel 2017, prima della proposizione del ricorso; pertanto, non sussisteva il presupposto oggettivo dell'inerzia amministrativa. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha valorizzato sia il ritardo dell'Amministrazione nel riscontrare le richieste informative del 30 maggio 2025 e il successivo sollecito, sia la peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla conclusione del procedimento circa dieci anni prima, e il prolungato disinteresse del ricorrente.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 31 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; l'azione presuppone l'effettiva inerzia dell'amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per dare alle parti avviso della possibile rilevabilità d'ufficio della carenza di interesse originario derivante dall'inesistenza del silenzio alla data di proposizione del ricorso.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio con declaratoria di inammissibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella pronuncia.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della proposizione del ricorso, il procedimento amministrativo sia stato già definito con un provvedimento espresso, anche se il ricorrente ne abbia ignorato l'esistenza.
- La configurabilità del silenzio-inadempimento deve essere verificata con riferimento alla data di proposizione del ricorso; non è sufficiente che l'interessato non abbia ricevuto risposta, se l'amministrazione aveva già concluso il procedimento con un atto espresso.
- Ai fini dell'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., l'effettiva inerzia dell'amministrazione costituisce presupposto dell'interesse concreto e attuale ad agire.
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