Ordinanza n. 2585/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione della sentenza n. 3166/2023 del 24/05/2023 del T.A.R. Campania, Napoli, che ha accolto il ricorso di ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 6204 dell’8 novembre 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta asseritamente inesatta dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e della successiva sentenza di ottemperanza, con contestazione del calcolo del risarcimento e del pagamento di interessi legali e penalità di mora
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto una somma in favore della ricorrente, nonché della successiva sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per ottemperanza. La ricorrente ha contestato la liquidazione ministeriale del risarcimento, deducendo l'asserita applicazione di una doppia tassazione, e ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento degli interessi legali e della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha invece riferito di avere corrisposto, con decreto del 2 dicembre 2025, anche gli interessi legali e la penalità di mora, per gli importi netti rispettivamente di euro 972,07 e 457,72. Il giudice ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti documentali per precisare l'effettiva consistenza delle doglianze e verificare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Preso atto delle relazioni depositate dal Commissario ad acta e dal Ministero, nonché della persistente contestazione della ricorrente, ha disposto specifici incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. La ricorrente dovrà depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una nota che precisi le doglianze relative alla doppia tassazione e al preteso mancato riconoscimento degli interessi legali e della penalità di mora. Il Ministero dovrà depositare una nota di chiarimenti e la documentazione attestante il calcolo e l'avvenuto pagamento degli interessi e della penalità di mora disposti con il decreto del 2 dicembre 2025. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 settembre 2026, anche in vista di una eventuale declaratoria di cessata materia del contendere.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della penalità di mora richiesta dalla ricorrente nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza dispone ulteriori verifiche senza pronunciarsi definitivamente sulla sua spettanza o sul relativo pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →