Cassazione Penale, Sentenza n. 1987/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata. I motivi principali: (1) violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione per avere fatto affidamento sulla mera presenza del Vitale sul luogo del fatto e su una "sensazione" riferita dalla persona offesa riguardo a una spinta; (2) vizio nella valutazione della prova indiziaria, con eccesso di congetture tratte dalla sola presenza; (3) errata qualificazione giuridica del fatto (sostiene che l'azione fosse diretta sulla cosa e non sulla persona, quindi furto anziché rapina, richiamando artt. 625 e 628 c.p. e art. 192, comma 2, c.p.p.); (4) inesistente aggravante della riunione di più persone (art. 628, comma 3, n. 1 c.p.); (5) diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il quadro probatorio non si reggeva sulla sola presenza del ricorrente: erano infatti presenti dichiarazioni del correo e dello stesso imputato che indicavano la partecipazione e, soprattutto, la consegna della refurtiva al ricorrente durante la fuga, elemento decisivo omesso nel ricorso. Il quarto motivo (aggravante delle piu' persone) è stato giudicato manifestamente infondato. Le censure sulle attenuanti e sulla misura della pena sono state considerate reiterative e infondate; la Corte ha osservato che la pena era determinata in misura prossima al minimo edittale e che l'aumento per il delitto di lesioni era adeguato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola la responsabilità per concorso di persone nel reato. La Corte ha ritenuto applicabile la norma perché le dichiarazioni e la consegna della refurtiva dimostravano il contributo concorrente del ricorrente.
art. 628 cod. pen.
Definisce il reato di rapina e le aggravanti. La sentenza ha confermato la qualificazione come rapina aggravata e ha ritenuto provata, contrariamente al ricorso, la partecipazione e l'aggravante collegata alle piu' persone non essendo dimostrato che la presenza fosse neutra.
art. 625 cod. pen.
Norma sul furto, chiamata in causa dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione; la Corte ha escluso la riconsiderazione del fatto come furto alla luce delle dichiarazioni e della dinamica risultante dagli atti.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riferita alla valutazione della prova: il ricorrente lamentava errata valutazione delle prove indiziarie. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato profili dichiarativi e fatti concreti (consegna della refurtiva).
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Comma che indica l'aggravante quando la rapina è commessa da piu' persone. La Corte ha giudicato fondata l'applicazione dell'aggravante perché la partecipazione del ricorrente è risultata provata dagli elementi probatori in atti.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto elementi positivi sufficienti per ottenere le attenuanti e ha giudicato la pena commisurata e prossima al minimo edittale, con adeguamento per le lesioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte lo ha applicato e ha quantificato il versamento in euro tremila.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citazione giurisprudenziale utilizzata a supporto del principio relativo alla responsabilità per la presentazione di ricorsi manifestamente infondati o colposi, in relazione all'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo del reato non esclude la responsabilità, ma da sola è insufficiente: occorre valutare il complesso probatorio (dichiarazioni di correità, consegna della refurtiva, comportamenti nella fuga) per accertare il concorso.
- La prova indiziaria è ammissibile e può formare la base della condanna se gli indizi sono molteplici, coerenti e convergenti tra loro; argomentazioni basate su sensazioni isolate o congetture non sono decisive se smentite da elementi convergenti.
- La qualificazione del fatto (furto vs. rapina) dipende dall'oggettiva lesione o minaccia alla persona e dalla dinamica accertata: se emerge un intervento volto alla sottrazione con impatto sulla persona, prevale la fattispecie della rapina.
- L'aggravante della piu' persone richiede che sia provato un contributo, anche minimo, all'azione delittuosa; la sola contemporanea presenza senza altro elemento di collegamento può risultare insufficiente, ma la prova di consegna della refurtiva o di dichiarazioni coordinate la rende fondata.
- Per ottenere attenuanti generiche è necessario dedurre elementi positivi concreti e specifici; censure generiche in appello o in ricorso sono spesso inidonee a ottenere la riduzione della pena.
- Ricorsi generici, reiterativi o che omettono di valorizzare elementi decisivi del giudizio di merito sono esposti al rischio di inammissibilità e all'imposizione di sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.).
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