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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21473/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 n.2 L.Fall.), lamentando: 1) carenza di indagine sulle ragioni del ritardo nella consegna della documentazione contabile e sull'effettiva possibilità per il curatore di ricostruire il patrimonio; 2) mancata derubricazione al più lieve reato di bancarotta documentale semplice, per assenza dell'elemento psicologico (dolo) e per la sopravvenuta integrazione delle scritture contabili o cause indipendenti dalla sua volontà (es. mancanza di elettricità, password sul server).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che all'esito della dichiarazione di fallimento il Mutti non consegnò numerosi libri e registri (libro inventari 2005-2007, libro giornale 2007-2008, registri IVA 2008, libro beni ammortizzabili, schede contabili ecc.), e che la documentazione reperita era parziale e resa inaccessibile in parte per mancanza di elettricità e password fornite tardivamente o non fornite. La Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale del reato poiché la tenuta confusa e parziale della contabilità ha ostacolato (anche se non sempre reso impossibile) la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; ha inoltre ritenuto desumibile il dolo generico dalle modalità della condotta (omessa indicazione dei luoghi e modalità di reperimento della documentazione). La Cassazione ha altresì richiamato che l'omessa consegna anche di un solo libro, se rilevante per la ricostruzione, può integrare la bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 86 Legge Fallimentare

    Stabilisce l'obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili e altra documentazione della società all'esito della sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ne trae il presupposto dell'obbligo del legale rappresentante di fornire la documentazione.

  • art. 16/1 n.3 Legge Fallimentare

    Prevede l'ordine di deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali; richiamato per sottolineare l'obbligo procedurale sancito dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 220 Legge Fallimentare

    Sanziona penalmente l'omesso deposito delle scritture contabili previste dall'ordine di fallimento; usato per inquadrare la rilevanza penale dell'inadempimento.

  • art. 216 n.2 Legge Fallimentare

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la tenuta parziale e confusa delle scritture che ha ostacolato la ricostruzione del patrimonio e degli affari.

  • art. 217, comma secondo, Legge Fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice documentale; la Corte ha distinto le due fattispecie rilevando che l'impedimento della ricostruzione è rilevante per la fattispecie fraudolenta e non per la semplice.

Massime di principio

  • La mancata consegna, o la consegna parziale e confusa, delle scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento può integrare la bancarotta fraudolenta documentale anche se alcuni documenti vengono forniti successivamente.
  • L'omessa consegna anche di un singolo libro contabile è rilevante quando incide sulla possibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari; non è necessario che la ricostruzione diventi assolutamente impossibile, bastano ostacoli significativi.
  • Il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto tramite inferenze logiche dalle modalità della condotta (es. omissione di indicazioni utili per il reperimento dei documenti, mancata collaborazione), non occorrendo prova di un piano esplicito di frode.
  • Cause materiali o ostacoli tecnici (blackout elettrico, password su server) non escludono automaticamente la responsabilità se il titolare non si attiva tempestivamente o non fornisce le chiavi di accesso o altre indicazioni concrete per consentire il reperimento della documentazione.
  • La derubricazione a bancarotta semplice richiede elementi concreti di superficialità o di mera negligenza; la presenza di una tenuta contabile confusa e omissioni rilevanti favorisce la qualificazione come fraudolenta.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare e dimostrare tempestive e concrete iniziative per mettere a disposizione la documentazione (comunicazioni, consegne, fornitura di password, accessi) per evitare ricostruzioni inferenziali sulla volontà ostativa.

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