Cassazione Penale, Sentenza n. 14272/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e che ha rifiutato la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha contestato la mancata valutazione o la carente motivazione circa la convivenza stabile con la coniuge cittadina italiana (coessenziale per accertare la causa ostativa all'espulsione ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998) e ha lamentato che non sia stato adeguatamente ponderato il suo inserimento sociale/legami familiari in Italia; ha inoltre evidenziato colloqui visivi e telefonici con la moglie e la sua disponibilità ad ospitarlo, elementi che secondo la difesa avrebbero dovuto impedire l'espulsione
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che, sebbene l'ordinanza impugnata avesse indicato elementi favorevoli all'espulsione (pessima condotta detentiva, irreperibilità per oltre un anno, assenza di permesso di soggiorno), la motivazione risultava carente quanto alle ragioni per ritenere interrotta la convivenza con la moglie italiana. In particolare, la Corte ha affermato che le ricerche infruttuose effettuate nei comuni di residenza non provano da sole l'interruzione stabile del rapporto di convivenza e che la dichiarazione di domicilio diversa all'ingresso in carcere è neutra. Ha inoltre ritenuto che i colloqui e i contatti telefonici con la moglie e la disponibilità di questa a ospitarlo siano elementi che dovevano essere approfonditi. Per questi vizi di motivazione, la decisione impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame di merito, con intatta libertà valutativa ma osservando i principi indicati dalla Corte
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5
L'espulsione dello straniero condannato detenuto può essere disposta come misura amministrativa alternativa alla detenzione per esigenze di riduzione del sovraffollamento; è riservata alla competenza del giudice di sorveglianza e non richiede, di per sé, l'assenza di pericolosità sociale
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 2
Stabilisce le cause ostative all'espulsione (tra cui la convivenza con coniuge o parenti entro il secondo grado di cittadinanza italiana, estesa per interpretazione a convivenza more uxorio). L'art. 19 deve essere applicato anche quando l'espulsione è disposta come misura alternativa alla detenzione
Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
"che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"
Ha introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria di valutare l'impatto dell'espulsione sulla vita privata e familiare del condannato, tenendo conto di vincoli familiari, durata del soggiorno e inserimento sociale; pertanto i legami affettivi e l'effettività dei rapporti devono essere considerati nel giudizio sull'espulsione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
L'espulsione non può determinare un'ingerenza ingiustificata nella vita privata e familiare del soggetto; la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fornisce parametro interpretativo vincolante per valutare le conseguenze dell'allontanamento
Legge 24 luglio 1954, n. 722 (esecutiva della Convenzione di Ginevra 1951)
Richiamata in relazione alla tutela dei rifugiati e al principio che la protezione internazionale e le obbligazioni internazionali devono essere contemperate nelle valutazioni sull'espulsione
D.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50 (riferimento normativo)
Il testo segnala l'abrogazione di taluni periodi dell'art. 19 comma 1 (aspetti modificativi del regime), ma la Corte precisa che le valutazioni di tutela della vita privata e familiare restano orientative per l'applicazione dell'espulsione
Massime di principio
- L'espulsione come misura alternativa alla detenzione è una misura amministrativa finalizzata al deflusso carcerario e non richiede, di per sé, l'assenza di pericolosità sociale; pertanto la pericolosità non è presupposto impeditivo automatico per l'espulsione
- Le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 19 (es. convivenza con coniuge cittadino italiano) si applicano anche quando l'espulsione è adottata come misura alternativa alla detenzione e vanno valutate concretamente
- La mera dichiarazione di domicilio diverso o la temporanea irreperibilità dell'interessato non sono, da sole, elementi sufficienti a dimostrare l'interruzione stabile della convivenza con il coniuge: il giudice deve valutare tutti gli elementi di fatto (colloqui, contatti telefonici, disponibilità del coniuge, atti di convivenza antecedenti, ricerche effettuate presso il domicilio effettivo)
- L'autorità giudiziaria è obbligata a considerare l'impatto dell'espulsione sulla vita privata e familiare del condannato, conformandosi ai parametri della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ciò richiede una motivazione specifica e puntuale se si ritiene che tali legami non ostino all'espulsione
- In caso di motivazione carente riguardo all'esistenza o meno di vincoli familiari effettivi, la decisione è annullabile e il giudice di merito dovrà riesaminare il caso approfondendo gli elementi probatori relativi ai rapporti familiari e all'inserimento sociale
- Sono possibili eccezioni per ragioni di ordine pubblico, sicurezza nazionale o protezione della salute: tali ragioni, se invocate, devono però essere concretamente e adeguatamente motivate dal giudice
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