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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22707/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui veniva recuperata IVA per l’anno 2009 ritenuta indebitamente detratta. In primo e secondo grado la pretesa erariale era stata confermata: la CTR aveva rilevato che il credito IVA portato in detrazione nel 2009 risultava superiore a quello emergente dalla dichiarazione relativa al 2008. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) vizio di motivazione, per omesso esame dell’istanza di autotutela e della documentazione prodotta a sostegno di un diverso ammontare del credito IVA; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell’art. 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato la documentazione versata in atti e avrebbe trascurato il principio di non contestazione; 3) violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 156 c.p.c., perché la cartella sarebbe stata giuridicamente inesistente per mancata spedizione della raccomandata informativa; 4) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, assumendo che il minor credito IVA fosse inesistente, che fosse necessario un previo avviso di accertamento e che fosse stata presentata una dichiarazione correttiva; 5) nullità della sentenza per non avere la CTR fissato l’udienza sulla sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado; 6) nullità per omessa pronuncia su molteplici eccezioni e per ultrapetizione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati: il primo per il limite della doppia conforme; il secondo per difetto di specificità e comunque perché nel processo tributario il principio di non contestazione non impone oneri ulteriori all’Amministrazione oltre quelli già contenuti nell’atto impositivo; il terzo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti della notificazione; il quarto in parte inammissibile e in parte infondato, perché la cartella derivava da un controllo automatizzato basato sui dati dichiarativi, senza attività accertativa o rettificativa; il quinto per carenza di interesse, poiché i vizi del procedimento cautelare non incidono sulla decisione di merito; il sesto per difetto di autosufficienza e specificità, non essendo state riportate le eccezioni asseritamente ignorate. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva già respinto l’appello avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero dell’IVA indebitamente detratta. La pronuncia si fonda soprattutto su ragioni processuali di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, autosufficienza e, per il primo motivo, per il limite della doppia conforme; sul piano sostanziale ha inoltre ribadito che, in caso di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, l’Ufficio può recuperare differenze emergenti direttamente dalle dichiarazioni senza necessità di avviso di accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati indicati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte valuta l’ammissibilità dei motivi di ricorso anche alla luce del tipo di vizio denunciato, escludendo che le censure possano superare i limiti di specificità e autosufficienza richiesti nel giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Opera il limite della c.d. doppia conforme quando decisione di primo e secondo grado coincidono nelle ragioni di fatto; in tal caso è precluso il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura fondata sulla mancata valutazione delle prove è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di indicazione puntuale degli atti rilevanti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione delle regole di valutazione della prova non può essere dedotta in modo generico, senza riportare il contenuto degli elementi probatori asseritamente trascurati.

  • art. 167 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che nel processo tributario esso non comporta per l’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impugnato.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    La norma è evocata dalla ricorrente per contestare la valutazione della documentazione, ma la censura è reputata inammissibile per genericità.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    La doglianza sulla notifica della cartella è dichiarata inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto gli atti del procedimento notificatorio necessari al controllo della censura.

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta sanatoria della nullità/non esistenza della notifica è stata esclusa in rito per difetto di autosufficienza della censura.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un previo avviso di accertamento, ma la Corte rileva che nel caso concreto l’Ufficio ha operato con controllo automatizzato e non con attività accertativa.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    La Corte afferma che il recupero è avvenuto mediante controllo automatizzato sui dati dichiarativi e su quelli già presenti in anagrafe tributaria, senza rettifica in senso proprio.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La cartella impugnata deriva da controllo automatizzato fondato sui soli dati desumibili dalle dichiarazioni o già presenti nell’anagrafe tributaria.

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    Le doglianze sulla mancata trattazione dell’istanza cautelare sono ritenute inammissibili/carenza di interesse perché attinenti a una fase autonoma e diversa dal giudizio di merito.

  • art. 52 d.lgs. 546/1992

    Norma richiamata insieme alle altre sul procedimento cautelare; la Corte ne esclude la rilevanza sul decisum di merito.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce l’autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare, per cui eventuali vizi di quest’ultimo non incidono sulla sentenza impugnata.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Evocato per la sospensione dell’esecuzione, ma ritenuto inconferente rispetto alla validità della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La censura di omessa pronuncia è respinta per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo riportato il contenuto delle eccezioni asseritamente ignorate.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione perché la parte non ha indicato in modo autosufficiente le eccezioni e il contenuto degli atti processuali rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione, ma senza superare le carenze di specificità del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono l’esame di atti o documenti devono rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o indicare in modo preciso il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando ricorre la c.d. doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
  • Nel processo tributario, il principio di non contestazione non si traduce in un onere ulteriore per l’Amministrazione finanziaria rispetto ai fatti e alle ragioni già contenuti nell’atto impositivo impugnato.
  • La contestazione della notifica di una cartella di pagamento richiede la puntuale riproduzione nel ricorso degli atti del procedimento notificatorio, perché la Corte possa verificarne la ritualità sulla sola base del ricorso.
  • Quando la pretesa deriva da controllo automatizzato fondato sui dati dichiarativi e su quelli presenti in anagrafe tributaria, l’Ufficio può procedere al recupero senza emettere un avviso di accertamento, non essendovi una rettifica sostanziale ma un mero riscontro cartolare.
  • I vizi dedotti rispetto a una fase cautelare autonoma non incidono sulla validità della successiva sentenza di merito, se il giudizio principale resta autonomo rispetto al procedimento incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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