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Sentenza

Sentenza n. 10531/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto ministeriale prot. n. K10/-OMISSIS-, emanato dal Ministero dell'Interno e notificato in data 22 settembre 2025, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91

Giustizia amministrativa202514365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana fondato sulla pendenza di un procedimento penale per invasione di terreni o edifici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 9 della legge n. 91/1992, sostenendo che il diniego fosse fondato sulla mera pendenza di un procedimento penale, in assenza di una condanna definitiva; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, omessa valutazione degli elementi favorevoli e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 8 CEDU e del principio di proporzionalità; insufficienza della motivazione; sviamento, illogicità manifesta e violazione dei principi del giusto procedimento e dell'obbligo di aggiornamento istruttorio. Il procedimento penale traeva origine da una segnalazione del 18 febbraio 2022 per il reato di cui all'art. 633 c.p. e risultava ancora pendente al momento del diniego del 22 settembre 2025. La ricorrente aveva rappresentato la propria stabile integrazione sociale, familiare ed economica e aveva prodotto documentazione e memorie difensive, anche con richiesta di archiviazione nel procedimento penale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il Ministero dispone di un potere altamente discrezionale nella concessione della cittadinanza, dovendo valutare l'effettiva e complessiva integrazione del richiedente e la sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale. La pendenza del procedimento penale, originato da una notizia di reato per invasione di terreni o edifici, era temporalmente prossima sia alla domanda sia al provvedimento conclusivo e ricadeva nel decennio di osservazione rilevante ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Tale circostanza poteva quindi assumere valore sintomatico negativo nel giudizio prognostico dell'Amministrazione, anche in assenza di una condanna penale definitiva. Il giudice ha escluso la violazione della presunzione di non colpevolezza, poiché la valutazione amministrativa non era diretta ad accertare una responsabilità penale o a irrogare una sanzione, ma a formulare un giudizio sull'affidabilità, sull'assimilazione dei valori e sulla futura integrazione del richiedente. Il Ministero aveva inoltre considerato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, dando atto della documentazione sull'integrazione, ma ritenendo prevalente l'incertezza derivante dalla vicenda penale. Non era imposto all'Amministrazione di sospendere il procedimento in attesa della definizione del processo penale, dovendo concluderlo entro i termini normativi. La stabile occupazione, l'assenza di pericolosità sociale e l'inserimento nella società sono stati qualificati come condizioni ordinarie e prerequisiti, necessari ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza presuppone una valutazione discrezionale dell'effettiva integrazione e dell'irreprensibilità della condotta nel decennio di osservazione antecedente la domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero deve considerare le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che tale obbligo fosse stato assolto.

  • art. 27 Cost.

    La presunzione di non colpevolezza non impedisce all'Amministrazione di valutare, ai fini della concessione della cittadinanza, fatti oggetto di un procedimento penale non ancora definito, poiché la valutazione amministrativa ha finalità prognostica e non sanzionatoria.

  • art. 633 c.p.

    La notizia di reato per invasione di terreni o edifici è stata ritenuta elemento fattuale potenzialmente significativo nella valutazione amministrativa dell'affidabilità della richiedente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per l'ingresso e il soggiorno regolare costituiscono, secondo il giudice, il percorso ordinario dello straniero e non sono sufficienti da sole per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L'integrazione e la regolarità necessarie al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano condizioni minime, non equivalenti al più elevato giudizio richiesto per la cittadinanza.

  • art. 8 CEDU

    Nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione della vita privata e familiare, prevalendo la discrezionale valutazione statale sull'ammissione alla comunità nazionale.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione esercita un potere altamente discrezionale e deve formulare una valutazione complessiva, anche prognostica, sull'integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sulla sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, la pendenza di un procedimento penale può essere valutata negativamente anche in assenza di una condanna definitiva, purché sia considerata come elemento sintomatico dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente e non come accertamento della sua responsabilità penale.
  • La vicinanza temporale della condotta contestata alla domanda di cittadinanza e all'adozione del provvedimento di diniego accresce il valore sintomatico negativo del fatto nell'ambito del decennio di osservazione previsto per la verifica dell'irreprensibilità della condotta.
  • La presunzione di non colpevolezza opera sul piano penale e non impedisce una distinta valutazione amministrativa dello stesso fatto, quando questa sia diretta a tutelare l'interesse pubblico e a formulare un giudizio prognostico sull'affidabilità futura del richiedente.
  • L'Amministrazione non è tenuta a sospendere il procedimento di concessione della cittadinanza in attesa della definizione del procedimento penale, poiché l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo entro i termini normativi è incompatibile con un'attesa indefinita.
  • La stabile occupazione, l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di pericolosità sociale costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti del soggiorno regolare, ma non sono di per sé sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzione

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