Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della sentenza di condanna per il reato a lui ascritto (art. 341-bis c.p.), deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della "presenza di più persone". Calabrò ha sostenuto che i carabinieri presenti nella stanza del sindaco non erano estranei alla pubblica amministrazione ma erano intervenuti per motivi di ufficio (a seguito della sua chiamata) e quindi stavano svolgendo funzioni pubbliche, concorrendo così con il sindaco nell'attività amministrativa; di conseguenza la valutazione della Corte d'appello sarebbe contraddittoria e illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e argomentata, ricostruendo il contesto e il ruolo svolto dai militari e dal vicesindaco, e che il ricorrente si limitasse a proporre una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Richiamata come norma rispetto alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma fosse correttamente valutata dalla Corte d'appello alla luce del ruolo e della funzione svolti dai presenti nella stanza del sindaco
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato come limite alla riproduzione del motivo di ricorso nella motivazione della Cassazione (richiesta di sintesi nei limiti necessari alla decisione)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare meramente il merito o proporre una diversa valutazione dei fatti: i motivi che si limitano a una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- La presenza di operatori di polizia o carabinieri in una contestazione non implica automaticamente che essi concorrano alla stessa attività amministrativa del pubblico ufficiale; è necessario valutare ruolo, funzione e finalità della loro presenza per stabilire se operino nell'esercizio di funzioni pubbliche rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie.
- Un motivo basato su una presunta contraddizione o insufficienza di motivazione deve confrontarsi concretamente con le argomentazioni della corte di merito: affermazioni generiche o non confutanti gli elementi decisivi sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
- Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o non consentito, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda.
- In casi analoghi conviene che il difensore dettagli e confronti punto per punto la motivazione di merito, mostrando errori di diritto o vizi logici specifici e non limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti.
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