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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3755/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della sentenza di condanna per il reato a lui ascritto (art. 341-bis c.p.), deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della "presenza di più persone". Calabrò ha sostenuto che i carabinieri presenti nella stanza del sindaco non erano estranei alla pubblica amministrazione ma erano intervenuti per motivi di ufficio (a seguito della sua chiamata) e quindi stavano svolgendo funzioni pubbliche, concorrendo così con il sindaco nell'attività amministrativa; di conseguenza la valutazione della Corte d'appello sarebbe contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e argomentata, ricostruendo il contesto e il ruolo svolto dai militari e dal vicesindaco, e che il ricorrente si limitasse a proporre una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiamata come norma rispetto alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma fosse correttamente valutata dalla Corte d'appello alla luce del ruolo e della funzione svolti dai presenti nella stanza del sindaco

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come limite alla riproduzione del motivo di ricorso nella motivazione della Cassazione (richiesta di sintesi nei limiti necessari alla decisione)

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare meramente il merito o proporre una diversa valutazione dei fatti: i motivi che si limitano a una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
  • La presenza di operatori di polizia o carabinieri in una contestazione non implica automaticamente che essi concorrano alla stessa attività amministrativa del pubblico ufficiale; è necessario valutare ruolo, funzione e finalità della loro presenza per stabilire se operino nell'esercizio di funzioni pubbliche rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie.
  • Un motivo basato su una presunta contraddizione o insufficienza di motivazione deve confrontarsi concretamente con le argomentazioni della corte di merito: affermazioni generiche o non confutanti gli elementi decisivi sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
  • Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o non consentito, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma a titolo di ammenda.
  • In casi analoghi conviene che il difensore dettagli e confronti punto per punto la motivazione di merito, mostrando errori di diritto o vizi logici specifici e non limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti.

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