Cassazione Penale, Sentenza n. 13086/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi a traffico di stupefacenti (artt. 73-74 DPR 9/10/1990, n. 309). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai gravi indizi di colpevolezza: avrebbe contestato che la sola presenza in strada, alcuni filmati e i due arresti non possano dimostrare l'«affectio societatis» e la partecipazione a un'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74), sostenendo che si sarebbe trattato di attività occasionale senza vincolo associativo. Analoghe censure sono state mosse circa l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'idoneità della custodia in carcere, non tenendo conto del tempo trascorso e del corretto comportamento durante gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il fumus dell'art. 74, richiamando elementi concreti: ripartizione dei luoghi di spaccio (anche nello stesso civico), turni di presidio (mattutino/pomeridiano), divisione dei ruoli (vedette, pusher, rifornitori), canali di approvvigionamento, uso di ricetrasmittenti e ciclomotori, luoghi di custodia delle sostanze. Quanto al comportamento del D'Agosta, la Corte ha richiamato le riprese quotidiane dal 17/5/2021 al 31/5/2021 con centinaia di cessioni in concorso con altri, l'arresto in flagranza del 31/5/2021 e il successivo arresto del 29/6/2021 con ingenti quantità di stupefacenti e una ricetrasmittente: elementi che comprovano la stabile adesione all'organizzazione e l'affectio societatis. Sulla misura cautelare, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la doppia flagranza e la pervicacia rendono insufficienti misure meno afflittive. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ordine di trasmissione per gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), artt. 73-74
Art. 73: reati in materia di stupefacenti contestati. Art. 74: utilizzato per ricondurre la condotta al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori descritti costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di una struttura organizzata e della partecipazione del ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Richiamata la cosiddetta doppia presunzione relativa che opera in sede cautelare per le associazioni di cui all'art. 74, a favore della sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ha considerato tale presunzione unitamente alla pervicacia dell'indagato.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'onere delle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza (trasmissione/registrazione).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di addebito delle spese quando la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi a favore di colpa, ma ha applicato l'art. 616 c.p.p. per le spese e l'ammenda.
Massime di principio
- La ripetuta commissione di reati di spaccio, documentata da elementi sistematici (video, turni, ruoli, strumenti, canali di approvvigionamento), può integrare indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 T.U. stupefacenti), anche se manca una dichiarazione esplicita di appartenenza.
- La mera presenza in strada non è automaticamente sufficiente, ma se è ricondotta a comportamenti ripetuti e coordinati con altri (turni, cessioni frequenti, divisione dei compiti) può dimostrare l'affectio societatis.
- Filmati, riprese quotidiane, e arresti in flagranza con il rinvenimento di ingenti quantità di stupefacenti e strumenti da comunicazione (es. ricetrasmittenti) costituiscono elementi probatori rilevanti ai fini del fumus associativo.
- In materia cautelare, per i reati associativi vige una presunzione relativa (art. 275 c.p.p., comma 3) che, con elementi concreti di pervicacia e reiterazione del comportamento criminoso, può giustificare misure cautelari afflittive come la custodia in carcere; per contrastarla è necessario fornire elementi concreti che rendano verosimile la mancata reiterazione o l'assenza di legami organizzativi.
- Per contestare con efficacia la necessità o l'idoneità della misura custodiale occorre documentare fatti concreti e verificabili (es. comportamento positivo durante misure alternative, assenza di contatti con la rete criminale, cambiamenti duraturi), e non solo argomentazioni di carattere generale o deduzioni non confrontate con la motivazione del giudice di merito.
- In fase di impugnazione in Cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: censure generiche che non discutono gli specifici passaggi motivazionali rischiano l'inammissibilità.
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