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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20854/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui la concessionaria del tributo richiedeva l’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2017 in relazione a un messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante a marchio ENI. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società contribuente ritenendo che la base imponibile dovesse essere limitata alla minima figura piana geometrica in cui era circoscritto il solo mezzo pubblicitario, e non all’intera superficie del fascione della pensilina. La commissione regionale aveva confermato tale impostazione. In cassazione la concessionaria deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze e sul giudizio tributario, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermazioni astratte e non avesse spiegato perché dovesse essere tassato solo il messaggio e non anche il supporto. Con un secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sull’imposta di pubblicità, sostenendo che la minima figura geometrica doveva coincidere con l’intero rettangolo del fascione della pensilina e non con una figura ideale costruita sul solo marchio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, consentiva di comprendere che il giudice di merito aveva ritenuto imponibile solo la porzione del supporto effettivamente destinata al messaggio pubblicitario, escludendo la restante parte della pensilina come mero supporto privo di autonoma valenza pubblicitaria. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura investiva in realtà un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, cioè la concreta individuazione della minima figura geometrica e la funzione del supporto pubblicitario, e che non era configurabile una violazione di legge perché la CTR aveva applicato correttamente i principi secondo cui l’imposta va commisurata alla superficie utilizzabile per il messaggio, salvo che l’intera superficie del supporto sia essa stessa utilizzata a fini pubblicitari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se consente di percepire le ragioni della decisione; non occorre rispondere a ogni argomento difensivo.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie, in rapporto al dedotto vizio di motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    può riguardare l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di ottenere un riesame del merito sulla ricostruzione del fatto.

  • artt. 5 e 7, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    l’imposta di pubblicità va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, con riferimento alla superficie effettivamente utilizzabile per il messaggio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo dell’iter logico seguito; non basta un semplice difetto di ampiezza o di approfondimento.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, potendosi ritenere implicitamente disattese le deduzioni non esaminate.
  • In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la base imponibile va commisurata alla superficie effettivamente utilizzata per il messaggio pubblicitario; se una parte del supporto è un mero elemento di cornice o completamento privo di autonoma funzione pubblicitaria, essa non concorre al calcolo.
  • Quando il supporto pubblicitario, per forma, colore, dimensioni o continuità grafica, assume a sua volta valenza pubblicitaria o costituisce parte integrante del messaggio unitario, l’imposta può essere commisurata all’intera superficie dell’installazione.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta conformazione del mezzo pubblicitario; tale contestazione è ammissibile, se del caso, solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La nozione di 'minima figura geometrica' richiede un accertamento concreto sulla porzione del manufatto effettivamente destinata alla pubblicità e sulla distinzione tra messaggio e mero supporto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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