Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, inviata con Nota, Prot. N. -OMISSIS- del -OMISSIS-, inerente alla revoca parziale/recupero della somma di € 9.687,70 su finanziamenti erogati, giusta atto dirigenziale n. -OMISSIS- del 18/09/2013, indirizzata e notificata alla -OMISSIS- s.r.l.u. il giorno 20.12.2016; - del verbale di verifica in loco, redatto e sottoscritto in data 09.02.2015 tra la -OMISSIS- s.r.l.u. e la società Puglia Sviluppo s.p.a., avente ad oggetto la “Verifica in loco sul mantenimento dei beni agevolati e sui requisiti del soggetto subentrato”; - della nota della Regione Puglia, N. Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato alla -OMISSIS- s.r.l.u. l'avvio del procedimento di revoca parziale delle agevolazioni concesse con atto dirigenziale n. -OMISSIS- di rep. del 18.09.2013 e liquidate con note, n. -OMISSIS- di Rep. del 12.11.2013 e di recupero dell'importo di € 9.687,70; - della nota della società Puglia Sviluppo s.p.a. del 16.12.2016, N. Prot. -OMISSIS-, inviata alla Regione Puglia, con la quale, all'esito delle controdeduzioni prevenute dalla -OMISSIS- s.r.l., per il tramite del sottoscritto difensore, si confermava quanto sostenuto in sede di verbale di verifica, con sollecito della procedura di recupero della somma di € 9.687,70; - di ogni atto precedente, prodromico, ancorché non conosciuto e/o non notificato, comunque connesso a quelli sopra indicati, in quanto lesivo degli interessi e diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202000962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni regionali e recupero di € 9.687,70, con i relativi atti prodromici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, operante nel settore dell'impiantistica e delle affissioni pubblicitarie, aveva ottenuto agevolazioni regionali per investimenti aziendali. A seguito di una verifica in loco, l'amministrazione aveva riclassificato alcune spese, relative a pareti divisorie, pareti attrezzate e porte, dalla categoria degli impianti, macchinari e attrezzature a quella delle opere murarie, rideterminando il contributo e disponendo il recupero di € 9.687,70. La ricorrente ha dedotto l'annullabilità del provvedimento per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 3 e 21-octies, comma 1, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Ha sostenuto che l'amministrazione non avesse indicato i criteri per assimilare le pareti divisorie e attrezzate alle opere murarie, non avesse adeguatamente considerato le controdeduzioni e avesse omesso di valorizzare la natura modulare, smontabile e riutilizzabile degli arredi. Con il secondo motivo ha dedotto erronea presupposizione, travisamento, sviamento di potere, nonché ulteriore contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo che i beni stralciati fossero arredi e beni strumentali analoghi a mobili, scrivanie, sedie e contenitori ammessi al finanziamento. La Regione ha eccepito l'inammissibilità per acquiescenza, rilevando che l'impresa aveva spontaneamente restituito la somma richiesta, maggiorata degli interessi, per poter ottenere ulteriori agevolazioni regionali.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di acquiescenza e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro la riclassificazione delle spese e la revoca parziale. Ha valorizzato il fatto che l'impresa, dopo la revoca, avesse restituito spontaneamente € 9.687,70, oltre € 388,41 di interessi, al fine di conseguire la concessione definitiva e la liquidazione di ulteriori agevolazioni. Tale restituzione era necessaria ai sensi dell'art. 2, commi 3, lett. g), e 4, R.R. Puglia n. 1/2009, che richiede la restituzione delle agevolazioni per le quali sia stata disposta la restituzione e la permanenza delle condizioni di ammissibilità sino all'erogazione finale. Secondo il giudice, la condotta integrava acquiescenza al provvedimento, perché manifestava una chiara e definitiva volontà di accettarne gli effetti. La ricorrente non aveva formulato, nella comunicazione del pagamento, alcuna riserva espressa di agire per ottenere la restituzione della somma. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00, oltre oneri di legge, in favore della Regione Puglia.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, lett. g), R.R. Puglia n. 1/2009

    i soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono: [...] g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione

    La norma impone al beneficiario, per accedere a ulteriori agevolazioni, di avere restituito le somme oggetto di un provvedimento di restituzione; il pagamento effettuato a tale scopo può assumere rilievo quale accettazione degli effetti del provvedimento.

  • art. 2, comma 4, R.R. Puglia n. 1/2009

    le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo

    Le condizioni di ammissibilità devono permanere fino all'erogazione finale del contributo, sicché la restituzione delle precedenti agevolazioni costituiva condizione per ottenere la definitiva concessione di ulteriori finanziamenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca; il TAR non ha esaminato il motivo per effetto della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'annullabilità del provvedimento; il TAR non ha esaminato il motivo per effetto dell'acquiescenza.

Massime di principio

  • La restituzione spontanea di somme richieste dall'amministrazione, effettuata per ottenere ulteriori agevolazioni pubbliche e senza formulare una riserva espressa di contestazione, può integrare acquiescenza al provvedimento di revoca o recupero e rendere inammissibile la successiva impugnazione dei relativi presupposti.
  • Quando la disciplina di un regime di aiuti subordina l'accesso a nuove agevolazioni alla restituzione delle somme oggetto di precedenti provvedimenti di recupero, il pagamento effettuato dal beneficiario per conseguire il nuovo finanziamento può dimostrare una chiara e definitiva accettazione degli effetti del provvedimento precedente.
  • L'acquiescenza è configurabile quando la condotta del destinatario, valutata nel contesto concreto, sia incompatibile con la volontà di contestare l'atto e riveli in modo univoco l'accettazione del suo assetto di interessi; l'assenza di una riserva espressa nel comunicare il pagamento costituisce elemento valorizzabile in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.