Ordinanza del 22/07/2019 n. 19713 - Corte di Cassazione
Accertamento - IRPEF - Riposi settimanali - Indennità - Tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, analogamente a quella per ferie non godute, è imponibile ai fini IRPEF perché costituisce un’attribuzione patrimoniale dipendente dal rapporto di lavoro, avente natura retributiva anche qualora presenti un concorrente profilo risarcitorio. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Puglia e respinto la domanda di rimborso del contribuente relativa all’IRPEF 2008.
Tassazione IRPEF dell’indennità sostitutiva dei riposi settimanali e delle ferie non godute
Tassazione IRPEF dell’indennità sostitutiva dei riposi settimanali
La controversia riguarda l’assoggettamento a IRPEF delle somme corrisposte a un lavoratore per il mancato godimento di riposi giornalieri e/o settimanali. La Corte di cassazione ha ritenuto imponibile l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, assimilandola, sotto questo profilo, all’indennità per ferie non godute.
Origine della controversia
Il contribuente aveva presentato all’amministrazione finanziaria un’istanza di rimborso relativa all’IRPEF 2008, trattenuta dal datore di lavoro a titolo di acconto sulle somme corrisposte per il mancato godimento dei riposi.
La Commissione tributaria provinciale di Lecce aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’indennità avesse natura risarcitoria e non retributiva.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 1 e 2, 49, comma 1, e 51 del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo l’Agenzia, il compenso sostitutivo traeva la propria causa dal rapporto di lavoro. Inoltre, l’art. 51 del TUIR prevedeva un’elencazione tassativa delle somme escluse, in tutto o in parte, dalla formazione del reddito imponibile dei lavoratori dipendenti; tra tali esclusioni non rientravano le indennità corrisposte per la mancata fruizione di ferie e riposi. Di conseguenza, tali somme dovevano essere assoggettate a tassazione.
Principi affermati dalla Corte di cassazione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso e ha affermato che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, così come l’indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 917 del 1986, vigente TUIR, richiamati nella decisione.
La natura imponibile dell’indennità deriva da diversi elementi:
- essa è in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative eseguite nel periodo che avrebbe dovuto essere destinato al riposo;
- presenta pertanto carattere retributivo;
- beneficia della tutela prevista dall’art. 2126 c.c. per le prestazioni lavorative effettuate in violazione delle norme poste a protezione del lavoratore;
- costituisce comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro;
- l’eventuale concorrente profilo risarcitorio non esclude la riconducibilità della somma all’ampia nozione di retribuzione imponibile;
- l’indennità non rientra nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
La Corte ha richiamato, in termini conformi, Cass., sez. 6-T, n. 1232 del 2015 e Cass., sez. 6-T, n. 8915 del 2014.
Decisione della Corte
I giudici di merito non si sono attenuti ai principi sopra indicati, avendo escluso l’imponibilità dell’indennità sulla base della sua ritenuta natura risarcitoria.
La Corte di cassazione ha quindi:
- accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
- cassato la sentenza impugnata;
- deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
- respinto il ricorso introduttivo del contribuente;
- compensato tra le parti le spese dei giudizi di merito;
- dichiarato irripetibili le spese del giudizio di cassazione.
La decisione è stata assunta in Roma l’11 aprile 2019.
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