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Ordinanza

Ordinanza del 22/07/2019 n. 19643 - Corte di Cassazione

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Trattamento previdenziale - Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Prestazioni periodiche - Natura di forma pensionistica complementare - Tassazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il trattamento previdenziale integrativo erogato dal Fondo gestito dall’INPS per gli ex dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova costituisce una forma di previdenza complementare disciplinata dal d.lgs. n. 124 del 1993. Le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 sono imponibili sull’87,5% dell’importo, mentre quelle successive sono interamente tassabili. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario del contribuente per il rimborso dell’IRPEF è stato rigettato.

Tassazione delle prestazioni periodiche erogate dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

Tassazione delle prestazioni del Fondo previdenziale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

La pronuncia riguarda il regime fiscale applicabile alle prestazioni periodiche erogate dall’INPS, subentrato nella gestione del Fondo di previdenza per i dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (C.A.P.). La Corte di cassazione qualifica tali prestazioni come derivanti da una forma di previdenza pensionistica complementare e ne individua la disciplina tributaria applicabile.

Oggetto della controversia

Il contribuente, già dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, aveva ricevuto dall’INPS un trattamento previdenziale integrativo. L’Istituto aveva applicato le ritenute IRPEF considerando imponibile il 100% delle somme corrisposte per gli anni 2008-2011.

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso della maggiore imposta versata, sostenendo che le prestazioni dovessero essere tassate solo nella misura dell’87,5%, in applicazione dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986. Il diniego tacito dell’Amministrazione finanziaria era stato impugnato davanti al giudice tributario.

Decisioni dei giudici di merito

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso della differenza di IRPEF calcolata sulla quota eccedente l’87,5% delle prestazioni ricevute.

La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che il trattamento pensionistico complementare fosse riconducibile alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993 e dovesse pertanto essere assoggettato a tassazione sull’87,5% dell’importo, senza ragioni per escludere l’applicazione del regime agevolato alle prestazioni del Fondo.

Disciplina normativa e qualificazione previdenziale

La Corte ha riconosciuto al trattamento erogato dal Fondo gestito dall’INPS la natura di prestazione derivante da una forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993.

Da tale qualificazione deriva l’applicazione dell’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo il regime temporale indicato nella pronuncia:

  • per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001, l’imponibile fiscale è limitato all’87,5% dell’ammontare corrisposto;
  • per le prestazioni successive al 31 dicembre 2000, le somme sono interamente tassabili.

Poiché la controversia riguardava prestazioni corrisposte negli anni 2008-2011, la Corte ha ritenuto applicabile la tassazione integrale.

Censure dell’Agenzia delle entrate e giudicato interno

L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo aveva denunciato la violazione degli artt. 329, 346 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, contestando la rilevazione, da parte della CTR, di un giudicato interno sulla spettanza al contribuente della “base imponibile ridotta”.

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato. Secondo la pronuncia, la sentenza di primo grado conteneva un’unica ratio decidendi: l’assoggettamento del trattamento pensionistico integrativo alla disciplina del d.lgs. n. 124 del 1993. La conseguente affermazione relativa alla tassazione sull’87,5% costituiva un effetto logicamente collegato alla qualificazione previdenziale della prestazione e non una motivazione autonoma e distinta.

Pertanto, non sussisteva un giudicato interno separato sulla riduzione della base imponibile. Era sufficiente impugnare la statuizione relativa alla riconducibilità della pensione alla disciplina della previdenza complementare per rimettere in discussione anche il trattamento fiscale conseguente.

Decisione della Corte di cassazione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la controversia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il ricorso introduttivo del contribuente è stato quindi rigettato, poiché le prestazioni oggetto della controversia erano successive al 31 dicembre 2000 e dovevano essere assoggettate a tassazione integrale, senza applicazione della riduzione dell’imponibile al 87,5%.

Spese processuali

La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, considerando la novità della soluzione giurisprudenziale, che si era consolidata successivamente allo svolgimento del giudizio di merito.

La decisione è stata assunta a Roma il 17 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 22 luglio 2019.

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