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Ordinanza

Ordinanza del 19/07/2019 n. 19517 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’avv. Pia Perricci, ritenendo valida la notificazione telematica della sentenza di primo grado effettuata il 15 settembre 2015. Da tale data decorreva il termine breve di 30 giorni, sicché l’appello notificato il 22 ottobre 2015 era tardivo. La sentenza di primo grado è quindi passata in giudicato; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e Orfeo Alessi è stato condannato alle spese.

Notifica telematica della sentenza e tardività dell’appello

Validità della notifica telematica e passaggio in giudicato della sentenza

La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto dall’avv. Pia Perricci contro la sentenza del Tribunale che, riformando la decisione del Giudice di Pace di Pesaro, aveva accertato la sua responsabilità professionale e l’aveva condannata a risarcire Orfeo Alessi per euro 1.950,52. La decisione riguarda principalmente la validità della notificazione telematica della sentenza di primo grado e la conseguente decorrenza del termine breve per proporre appello.

Origine della controversia

Orfeo Alessi aveva convenuto in giudizio l’avv. Pia Perricci davanti al Giudice di Pace di Pesaro, chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale della legale per la negligente proposizione di un ricorso davanti al Giudice del Lavoro di Rimini, dichiarato nullo, nonché il risarcimento dei danni.

L’avv. Perricci si era costituita contestando la domanda e aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni professionali svolte.

Il Giudice di Pace aveva:

  • rigettato la domanda risarcitoria di Alessi;
  • accolto la domanda riconvenzionale dell’avv. Perricci;
  • riconosciuto alla stessa le spese di lite.

Giudizio di appello

Alessi aveva impugnato la sentenza. L’avv. Perricci, costituendosi in appello, aveva eccepito la tardività dell’impugnazione, sostenendo che la sentenza di primo grado era stata notificata il 15 settembre 2015 e che, pertanto, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine breve di 30 giorni. In subordine, aveva insistito per il pagamento dei compensi professionali o, in caso di soccombenza, per la compensazione tra tali compensi e l’eventuale importo risarcitorio.

Il Tribunale aveva tuttavia ritenuto che la notificazione telematica della sentenza fosse caratterizzata da incertezza normativa e che fosse necessario procedere mediante notificazione tradizionale per far decorrere il termine breve. Aveva quindi considerato tempestivo l’appello proposto entro il termine lungo e, riformando la decisione del Giudice di Pace, aveva:

  • accertato la responsabilità professionale dell’avv. Perricci;
  • liquidato il danno in euro 1.950,52;
  • dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale relativa ai compensi;
  • posto a carico dell’avv. Perricci le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ricorso per cassazione e primo motivo

L’avv. Perricci ha proposto ricorso per cassazione in proprio, articolato in cinque motivi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., dell’art. 1 del D.M. n. 48/2013, in riferimento all’art. 18 del D.M. n. 44/2011 e al principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156 c.p.c.

La ricorrente ha sostenuto che la sentenza di primo grado era stata validamente notificata tramite PEC ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dell’art. 18 del D.M. n. 44/2011, come modificato dal D.M. n. 48/2013. La notifica conteneva la copia informatica dell’originale cartaceo della sentenza e la relativa attestazione di conformità.

Secondo la ricorrente, la notificazione del 15 settembre 2015 aveva fatto decorrere il termine breve di 30 giorni, con conseguente tardività della notifica dell’appello effettuata il 22 ottobre 2015.

Contestazioni dell’intimato

Alessi ha sostenuto che la notifica non fosse valida perché non sarebbe stata trasmessa una copia legalmente autentica della sentenza. In particolare, ha contestato il potere dell’avvocato di estrarre e autenticare una sentenza cartacea del Giudice di Pace, ritenendo che tale potere riguardasse soltanto gli atti presenti in un fascicolo telematico, non disponibile presso il Giudice di Pace.

Secondo il controricorrente, la notificazione sarebbe stata inesistente perché l’atto trasmesso non avrebbe posseduto i requisiti necessari per essere considerato copia autentica della sentenza.

Valutazione della Corte sulla notificazione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato l’art. 3-bis della legge n. 53/1994, secondo cui, quando l’atto da notificare non è un documento informatico, l’avvocato può estrarre una copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità secondo le modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.

L’art. 16-undecies, comma 3, prevede che, quando la copia informatica è destinata alla notificazione, l’attestazione di conformità sia inserita nella relazione di notificazione.

Dall’esame diretto degli atti, consentito alla Corte trattandosi della deduzione di un vizio riconducibile a error in procedendo, è emerso che:

  • la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, era stata notificata il 15 settembre 2015 all’indirizzo PEC del difensore di Alessi;
  • la sentenza conteneva l’attestazione di conformità all’originale rilasciata dal cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro;
  • la sentenza conteneva anche la formula esecutiva;
  • la relazione di notificazione includeva l’attestazione di conformità all’originale effettuata dall’avv. Perricci;
  • il documento trasmesso telematicamente era stato estratto dall’originale analogico ed era stato attestato conforme all’originale nella relazione di notificazione.

La Corte ha inoltre escluso la rilevanza della contestazione relativa alla mancanza del potere del difensore di autenticare la copia analogica della sentenza. Nel caso concreto, infatti, l’attestazione di conformità all’originale era stata rilasciata dal cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace.

Decorrenza del termine breve e tardività dell’appello

La notificazione della sentenza è stata quindi ritenuta ritualmente effettuata il 15 settembre 2015. Da tale data decorreva il termine breve di 30 giorni previsto per l’impugnazione.

Poiché l’appello era stato notificato il 22 ottobre 2015, esso è stato dichiarato tardivo. La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza del Tribunale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente la causa nel merito, dichiarando il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace.

Assorbimento degli ulteriori motivi

L’accoglimento del primo motivo ha reso superflua l’esame degli altri motivi di ricorso:

  • il secondo motivo, relativo alla sussistenza della responsabilità professionale dell’avv. Perricci;
  • il terzo e il quarto motivo, riguardanti la domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi, coperta dal giudicato di accoglimento formatosi sulla sentenza di primo grado;
  • il quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello.

La Corte ha precisato che la cassazione della sentenza rendeva necessaria una nuova liquidazione delle spese del giudizio di appello, mentre la statuizione sulle spese del primo grado rimaneva coperta dal giudicato.

Decisione sulle spese

Le spese sono state poste a carico di Orfeo Alessi, in quanto soccombente.

La Corte lo ha condannato al pagamento:

  • di euro 1.200,00, oltre accessori, per le spese del giudizio di appello;
  • di euro 1.800,00 per compensi relativi al giudizio di cassazione;
  • delle spese forfettarie nella misura del 15% per il giudizio di cassazione;
  • del rimborso degli esborsi, liquidati in euro 200,00;
  • degli ulteriori accessori di legge.

La decisione è stata pronunciata a Roma il 29 aprile 2019.

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