Ordinanza del 22/07/2019 n. 19678 - Corte di Cassazione
Concessione - Produzione energia elettrica - Concessione di deviazione acqua - Pagamento sovracanone - Inerzia della PA - Sovracanone non dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso del Consorzio del Bacino Imbrifero del Maira e conferma che il sovracanone, pur essendo normalmente dovuto dal rilascio della concessione indipendentemente dall’effettiva entrata in funzione dell’impianto, non è dovuto quando la derivazione risulta inutilizzabile per cause non imputabili al concessionario. Nel caso concreto, l’inerzia della Pubblica Amministrazione nel rilascio della valutazione di impatto ambientale aveva impedito l’avvio dell’impianto. La deduzione della non debenza era stata tempestiva e la valutazione delle prove spettava al giudice di merito. Il Consorzio è condannato alle spese di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre accessori, esborsi e contributo unificato aggiuntivo.
Sovracanone per concessione di derivazione d’acqua a fini idroelettrici e inutilizzabilità dell’impianto per inerzia della Pubblica Amministrazione.
Sovracanone per concessione idroelettrica e inutilizzabilità dell’impianto
La pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, deliberata il 18 dicembre 2018, riguarda l’obbligo di pagamento del sovracanone gravante sul titolare di una concessione di derivazione d’acqua pubblica destinata alla produzione di energia elettrica. La questione centrale concerne il rapporto tra titolarità della concessione, effettivo utilizzo della risorsa idrica e impossibilità di avviare l’impianto per cause non imputabili al concessionario.
Parti e domanda originaria
Il Consorzio del Bacino Imbrifero del Maira aveva convenuto in giudizio la F.I.E. Fulcheri Idroelettrica di F.G.F. & C. s.n.c., successivamente F.I.E.S. S.r.l., chiedendone la condanna al pagamento di euro 209.754,05 a titolo di sovracanoni relativi al periodo dal 2000 al 2012, oltre agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002.
La società era titolare, dal 3 novembre 2000, di una concessione per la derivazione d’acqua dal torrente Grana, nel Comune di Castelmagno, appartenente al Consorzio. Secondo il Consorzio, la titolarità della concessione comportava l’obbligo di pagamento dei sovracanoni dal momento del rilascio, anche se l’impianto non era ancora entrato in funzione.
La società concessionaria aveva contestato la debenza delle somme, sostenendo che, secondo la normativa statale e regionale applicabile e secondo il provvedimento concessorio, il pagamento non fosse dovuto fino alla messa in funzione dell’impianto, che non si era ancora verificata.
Decisioni dei giudici di merito
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche aveva accolto la domanda del Consorzio limitatamente agli anni dal 2004 in avanti, tenendo conto della prescrizione eccepita dalla concessionaria.
Il Tribunale aveva ritenuto che il sovracanone fosse dovuto dal momento del rilascio della concessione e aveva richiamato, a sostegno di tale conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 11989 del 2009. Aveva inoltre escluso che il disciplinare allegato al provvedimento concessorio o una missiva del Segretario generale della Provincia di Cuneo potessero dimostrare l’esistenza di una volontà negoziale dell’amministrazione diretta a escludere l’obbligo.
Secondo il Tribunale Regionale, l’impedimento al funzionamento dell’impianto era stato dedotto tardivamente, soltanto nella memoria conclusionale, e non era stata provata la non imputabilità dell’impossibilità alla concessionaria. Il semplice mutamento del quadro normativo non sarebbe stato sufficiente a escludere l’obbligazione.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza depositata il 22 marzo 2017, aveva invece accolto l’appello della società, riformato la decisione precedente e rigettato la domanda del Consorzio, condannandolo alle spese dei due gradi di giudizio.
Principio sulla debenza del sovracanone
La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui il sovracanone relativo alle concessioni di derivazione d’acqua per la produzione di energia elettrica:
- si fonda sulla titolarità della concessione di derivazione e non sull’uso effettivo della risorsa;
- è, in linea generale, dovuto anche prima dell’entrata in funzione degli impianti;
- presuppone tuttavia un nesso oggettivo con l’utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica;
- non è dovuto, oppure è dovuto in misura ridotta, quando la derivazione è totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o per altre cause non imputabili al concessionario.
Il principio è stato richiamato dalle Sezioni Unite nelle sentenze 25 maggio 2009, n. 11989; 21 ottobre 2009, n. 22153; 2 dicembre 2009, n. 25341; e 17 febbraio 2017, n. 4222.
Ne deriva che il mero rilascio della concessione non determina automaticamente, in ogni caso, l’obbligo integrale di pagamento. L’obbligazione resta collegata alla possibilità concreta o potenziale di utilizzare la derivazione. Quando tale possibilità è esclusa da un impedimento non imputabile al concessionario, il sovracanone può risultare non dovuto o dovuto in misura ridotta.
Tempestività della deduzione difensiva
Il Consorzio aveva sostenuto che la società avesse introdotto tardivamente una nuova domanda o eccezione, fondata sul cosiddetto factum principis, soltanto nella comparsa conclusionale, in violazione dell’art. 180, comma 2, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Secondo il Consorzio, tale deduzione avrebbe modificato le conclusioni e leso il diritto di difesa, impedendo eventuali iniziative istruttorie, quali consulenze tecniche, richieste di informazioni alla Pubblica Amministrazione, prove orali o ulteriori produzioni documentali.
La Corte dichiara infondato il motivo. La concessionaria aveva già dedotto nel primo atto difensivo di primo grado la non debenza dei sovracanoni, facendo riferimento al fatto che l’impianto non fosse ancora entrato in funzione.
Tale allegazione è stata ritenuta sufficiente a introdurre un fatto impeditivo dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile. La successiva specificazione delle ragioni dell’impossibilità, riconducibili alla necessità di sottoporre l’opera a valutazione di impatto ambientale e all’inerzia amministrativa, non costituiva una nuova domanda, ma una precisazione dell’originaria difesa.
La Corte condivide quindi la conclusione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche secondo cui l’allegazione dell’impossibilità di funzionamento dell’impianto era una mera allegazione difensiva, sottratta alle preclusioni, il cui fondamento risultava dalla documentazione prodotta. Non vi era stata modifica delle conclusioni né violazione dell’art. 180 del R.D. n. 1775 del 1933.
Non imputabilità dell’impedimento e inerzia amministrativa
Nel caso concreto, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva accertato che l’impianto non era stato messo in esercizio per l’inerzia della Pubblica Amministrazione nel rilascio della valutazione di impatto ambientale.
Tale circostanza era stata ritenuta, sulla base della documentazione acquisita, non imputabile alla società concessionaria. L’impossibilità di utilizzare la derivazione non era quindi stata considerata conseguenza di una libera scelta imprenditoriale o di una condotta negligente della concessionaria, ma di un ostacolo amministrativo esterno.
La Corte precisa che la valutazione della non imputabilità, così come dell’eventuale inevitabilità o imprevedibilità dell’evento impeditivo, deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove fornite dalla parte che invoca l’impedimento e tenendo conto delle caratteristiche concrete della fattispecie.
Onere della prova e limiti del giudizio di cassazione
Con il secondo motivo, il Consorzio aveva denunciato la violazione dell’art. 2697 del codice civile, sostenendo che la concessionaria non avesse provato la non imputabilità dell’impossibilità di avviare l’impianto. Il Consorzio contestava inoltre la valutazione della documentazione da parte del Tribunale Superiore, osservando che la concessione risaliva al 2000, che l’attivazione era intervenuta dopo quattro anni e che non sarebbe stato chiarito quanto accaduto tra il 2006 e il 2012.
La Corte dichiara il motivo inammissibile, poiché la censura riguardava essenzialmente la valutazione delle prove e gli apprezzamenti di merito compiuti dal giudice competente. Tali valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità quando siano sorrette da motivazione non viziata.
La Corte richiama i limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile, nella formulazione risultante dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Il ricorrente non aveva formulato una censura conforme a tale paradigma.
Inoltre, non era stata concretamente denunciata una violazione dell’art. 2697 del codice civile. Tale violazione si verifica quando il giudice applica erroneamente la regola sull’onere della prova, attribuendolo alla parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Nel caso in esame, il Consorzio aveva invece contestato il modo in cui il giudice aveva valutato le risultanze istruttorie, senza dimostrare un’errata distribuzione dell’onere probatorio.
Esito del giudizio e conseguenze economiche
La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso del Consorzio e conferma la decisione favorevole alla società concessionaria.
Il Consorzio viene condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidate come segue:
- euro 7.000,00 per compensi professionali;
- spese forfetarie nella misura del 15%;
- euro 200,00 per esborsi;
- accessori di legge.
La Corte dichiara inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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