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Ordinanza

Ordinanza del 24/07/2019 n. 19987 - Corte di Cassazione

IVA - Importazioni - Accertamento - Deposito fiscale ritenuto virtuale - IVA detratta - Reverse charge - Disconoscimento - Competenza - Agenzia Entrate.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilisce che, quando l’immissione in libera pratica precede l’immissione in consumo e l’IVA viene assolta all’estrazione della merce da un deposito IVA tramite reverse charge, la competenza per l’accertamento e il recupero dell’imposta spetta all’Agenzia delle Entrate, non all’Agenzia delle Dogane. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.

Competenza dell’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA all’importazione assolta mediante reverse charge dopo l’immissione in libera pratica.

Competenza sul recupero dell’IVA all’importazione

La decisione riguarda la ripartizione delle competenze tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane in relazione all’IVA all’importazione, quando le merci sono immesse in libera pratica e successivamente immesse in consumo mediante estrazione da un deposito IVA. La Corte di cassazione conferma che, in tale situazione, l’Agenzia delle Entrate è competente ad accertare e recuperare l’IVA indebitamente detratta attraverso il meccanismo dell’autofatturazione o reverse charge.

Origine della controversia

La contribuente Sabrina In s.r.l. aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’indebita utilizzazione di un deposito fiscale ritenuto gestito solo virtualmente da Work Sistem s.r.l. e aveva recuperato a tassazione l’IVA detratta dalla società mediante reverse charge.

La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’unico organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA fosse l’Agenzia delle Dogane, ai sensi dell’art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ricorso per cassazione e questione normativa

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 70 del D.P.R. n. 633/1972. La questione sottoposta alla Corte riguardava l’individuazione dell’autorità competente quando l’IVA all’importazione non viene assolta contestualmente all’immissione in libera pratica, ma successivamente, al momento dell’immissione in consumo e dell’estrazione delle merci dal deposito IVA.

Natura dell’IVA all’importazione

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale l’IVA all’importazione ha natura di tributo e non di dazio doganale. Sono richiamate, tra le altre, le pronunce rese nelle cause Gaston Schul del 5 maggio 1982, Drexel del 25 febbraio 1982, Fischer & Brandstein del 17 maggio 2001, Pakora Plus del 29 luglio 2009, Lidl & Companhia del 16 luglio 2011 ed Equoland del 17 luglio 2014.

Da tale qualificazione deriva che l’IVA all’importazione costituisce, in linea generale, un tributo interno e rientra nella competenza dell’Agenzia delle Entrate. La competenza dell’Agenzia delle Dogane può operare, per ragioni di economia procedimentale, quando vi sia coincidenza temporale tra l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo della merce.

Distinzione tra immissione in libera pratica e immissione in consumo

La Corte distingue le due fasi:

  • l’immissione in libera pratica consente alla merce importata di acquisire lo status doganale previsto dalla normativa unionale;
  • l’immissione in consumo rappresenta il momento in cui la merce viene effettivamente destinata al mercato interno e sorge l’obbligo relativo all’IVA al consumo.

Quando le due operazioni coincidono, l’Agenzia delle Dogane è legittimata a procedere anche al recupero dell’IVA. Quando, invece, l’immissione in libera pratica precede temporalmente l’immissione in consumo, l’IVA viene assolta successivamente, all’atto dell’estrazione delle merci dal deposito IVA, mediante il meccanismo contabile del reverse charge. In questa seconda ipotesi la competenza spetta all’Agenzia delle Entrate.

Deposito fiscale ritenuto virtuale e reverse charge

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la gestione solo virtuale del deposito fiscale e, conseguentemente, aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA all’importazione operata dalla contribuente mediante autofatturazione al momento dell’estrazione delle merci.

La Corte precisa che l’atto impositivo non riguarda un’obbligazione doganale sorta al momento dell’importazione, bensì il recupero dell’IVA conseguente al disconoscimento della detrazione effettuata nella fase successiva di immissione al consumo. Tale fase si colloca al di fuori dell’operazione doganale in senso stretto e rientra nella fiscalità interna di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Principi di diritto richiamati

La Corte dà continuità ai principi già affermati, in particolare, dalla sentenza n. 16459 del 5 agosto 2016 e dalle pronunce nn. 16463, 16464, 16465 e 16456 del 2016, nonché dalle ordinanze n. 30538 del 20 dicembre 2017 e n. 31237 del 29 dicembre 2017.

Il principio ribadito è che la competenza funzionale a emettere l’atto impositivo per il disconoscimento della detrazione dell’IVA all’importazione, dovuta per l’immissione al consumo successiva all’immissione in libera pratica e assolta dalla contribuente mediante reverse charge, spetta all’Agenzia delle Entrate.

Confronto con un precedente parzialmente difforme

La Corte prende in esame anche la sentenza n. 24276 del 4 ottobre 2018, che aveva attribuito all’Agenzia delle Dogane la competenza per il recupero dell’IVA all’importazione sia in caso di coincidenza tra immissione in libera pratica e immissione in consumo, sia in presenza di irregolarità nella gestione dei depositi IVA fino al momento dell’estrazione delle merci. La stessa sentenza aveva invece riconosciuto la competenza dell’Agenzia delle Entrate per le indebite detrazioni operate successivamente mediante autofatturazione.

Secondo la Corte, tale pronuncia non è incompatibile con l’orientamento seguito nel caso concreto, poiché anche essa riconosce la competenza dell’Agenzia delle Entrate quando, dopo l’immissione in libera pratica, l’IVA viene recuperata in relazione a indebite detrazioni effettuate mediante reverse charge al momento dell’estrazione dai depositi IVA.

Superamento dei precedenti risalenti

La Corte ritiene superati i precedenti più risalenti richiamati dalla sentenza impugnata e dalla contribuente. Tali precedenti si fondavano su una ricostruzione della natura dell’IVA all’importazione non più condivisibile alla luce della successiva giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione.

Esito del giudizio

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene accolto. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia viene cassata e la causa viene rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi indicati dalla Corte e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 18 febbraio 2019 e depositata in cancelleria il 24 luglio 2019.

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