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Ordinanza

Ordinanza del 23/07/2019 n. 19758 - Corte di Cassazione

Avviso di iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale - Connessione debito bisogni della famiglia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di M.F. contro l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su un bene inserito in un fondo patrimoniale. Ai sensi dell’art. 170 c.c., chi contesta l’iscrizione deve provare sia che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia sia che il creditore conosceva tale estraneità. L’origine imprenditoriale o tributaria del debito non è decisiva di per sé: occorre verificare il rapporto concreto tra il fatto generatore dell’obbligazione e le esigenze familiari. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale per debiti fiscali e onere della prova dell’estraneità ai bisogni della famiglia.

Iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale

La pronuncia riguarda la legittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, su un bene conferito in un fondo patrimoniale. La Corte di cassazione ha confermato che l’art. 170 c.c., pur disciplinando espressamente l’esecuzione sui beni del fondo, si applica anche alle ipoteche non volontarie, comprese quelle iscritte per la riscossione coattiva di debiti tributari.

La controversia traeva origine dalla sentenza n. 1201/7/2017, depositata il 31 luglio 2017, con cui la C.T.R. del Piemonte aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente M.F. La Commissione regionale aveva ritenuto non dimostrata l’estraneità dei debiti rispetto ai bisogni della famiglia.

Quadro normativo e principi applicabili

L’art. 170 c.c. limita l’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale quando il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore era a conoscenza di tale estraneità. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, tali condizioni devono essere provate dalla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità.

Il principio è stato affermato, tra le altre, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 4011 del 19 febbraio 2013, n. 12730 del 30 maggio 2007 e n. 12998 del 31 maggio 2006. In materia di iscrizione ipotecaria, la sentenza n. 5385 del 5 marzo 2013 ha precisato che l’art. 170 c.c. si applica anche all’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Ne consegue che l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni conferiti nel fondo quando:

  • il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari;
  • oppure, pur essendo il debito estraneo a tali bisogni, il creditore non conosceva questa estraneità.

L’iscrizione è invece illegittima quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore conosceva tale circostanza.

Onere di allegazione e prova

Il coniuge o il terzo titolare del bene inserito nel fondo patrimoniale che agisce per contestare l’iscrizione ipotecaria deve allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi dell’illegittimità dell’iscrizione.

In particolare, deve provare cumulativamente:

  • che il debito del coniuge o del terzo è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia;
  • che il creditore procedente era a conoscenza di tale estraneità.

La semplice contestazione della natura del debito non è sufficiente. Nel caso esaminato, la C.T.R. del Piemonte aveva rilevato che il contribuente non aveva neppure allegato adeguatamente la prova dell’estraneità del debito alle esigenze familiari né la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Tale valutazione è stata ritenuta conforme ai principi di diritto applicabili.

Rilevanza dell’origine imprenditoriale o tributaria del debito

La Corte ha escluso che l’insorgenza del debito nell’esercizio di un’impresa o di un’attività professionale sia, da sola, sufficiente a dimostrare l’estraneità ai bisogni della famiglia. Il fatto che il debito sia di natura fiscale o derivi dall’attività imprenditoriale del coniuge non determina automaticamente né l’inclusione né l’esclusione dell’obbligazione dall’ambito dei debiti collegati alle esigenze familiari.

Il criterio decisivo non è la natura dell’obbligazione, bensì la relazione concreta tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia. La Corte richiama in proposito l’ordinanza n. 23876 del 23 novembre 2015 e l’ordinanza n. 3738 del 24 febbraio 2015.

Anche un debito tributario sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale può quindi essere considerato contratto per soddisfare finalità familiari. Occorre tuttavia accertare in concreto che l’obbligazione sia collegata:

  • al pieno mantenimento della famiglia;
  • all’univoco sviluppo della famiglia;
  • al potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.

Non rientrano invece, secondo il criterio indicato dalla Corte, le obbligazioni riconducibili a esigenze voluttuarie o a interessi meramente speculativi. Anche in tali casi, comunque, l’estraneità e la conoscenza della stessa da parte del creditore devono essere specificamente allegate e provate da chi invoca la protezione dell’art. 170 c.c.

Esito del giudizio

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso, con cui M.F. denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 167 e 170 c.c., sostenendo che il debito fiscale fosse estraneo ai bisogni della famiglia.

È stata preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la sua tecnica espositiva, definita come ricorso “assemblato” o “farcito”. La Corte ha ritenuto rispettato il requisito dell’art. 366, n. 3, c.p.c., poiché l’esposizione consentiva di comprendere la controversia e le censure proposte, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, richiamando anche Cass. n. 8245/2018.

Nel merito, il ricorso è stato rigettato perché il contribuente non aveva dimostrato i presupposti necessari per l’applicazione della tutela prevista dall’art. 170 c.c. L’iscrizione ipotecaria è stata pertanto ritenuta legittima.

Spese e contributo unificato

M.F. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.600, oltre alle spese prenotate a debito.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La decisione è stata assunta in camera di consiglio a Roma il 4 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 23 luglio 2019.

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