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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43416/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione e inutilizzabilità delle dichiarazioni "sollecitate" dell'imputato e mancata prova della disponibilità esclusiva delle cose nel box nonostante il possesso delle chiavi; 2) dedotta prescrizione del reato di ricettazione delle armi, atteso che le matricole risultavano abrase prima della ricezione e le denunce di furto risalivano al 2009 e 2010; 3) violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. per effetto della reformatio in peius, essendosi aumentata la sanzione pecuniaria in appello rispetto al primo grado, nonostante la riduzione della pena detentiva.

La decisione

La Cassazione ha respinto i primi due motivi e ha accolto il terzo parzialmente. In dettaglio: 1) primo motivo inammissibile e manifestamente infondato perché la deduzione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni sollevata in Cassazione era nuova e generica; quanto alla disponibilità del materiale, i giudici hanno ritenuto provati gli elementi (ritrovamento di cocaina nello scooter, consegna delle chiavi da parte dell'imputato e indicazione del box contenente armi e droga) tali da fondare la responsabilità. 2) secondo motivo infondato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio favor rei nella misura in cui, in caso di incertezza assoluta sulla data di acquisizione, il momento consumativo può essere fatto coincidere in prossimità della data del reato presupposto; tuttavia, dato che è stata accertata la recidiva infraquinquennale, la prescrizione non opera. 3) terzo motivo fondato ma in via di fatto: non si è trattato di reformatio in peius bensì di errore materiale nell'indicazione dell'ammontare della multa in dispositivo (in appello indicata 80.000 euro), mentre la motivazione riportava la somma corretta di 53.333,00 euro; la Cassazione ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla parte pecuniaria e ha disposto la rettificazione rideterminando la multa in 53.333,00 euro, confermando per il resto la condanna e le pene detentive mitigate dall'appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    richiamato come capo 1 relativo al reato di detenzione di stupefacenti

    applicato per la condanna relativa allo stupefacente rinvenuto; la Corte ha valutato la disponibilità in base agli elementi materiali (ritrovamento, consegna chiavi, indicazione del box)

  • Codice penale, art. 648

    citato come capo 4 (ricettazione)

    la Corte ha ritenuto configurata la ricettazione sia per le armi con matricola abrasa sia per quelle di provenienza furtiva; in caso di incertezza sulla data di acquisizione si è applicato il principio favor rei individuando il momento consumativo in prossimità del reato presupposto

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, comma 3

    richiamata come capo 3 in materia di armi

    norma richiamata per le fattispecie di detenzione illecita di armi; la Corte ha valutato la sussistenza della disponibilità e del rapporto stabile dell'imputato con le armi alla luce degli elementi di fatto

  • Codice di procedura penale, art. 597, commi 3 e 4

    invocato dal ricorrente per contestare la reformatio in peius

    la norma vieta il peggioramento della posizione dell'imputato a seguito del suo appello; la Corte ha ritenuto che nel caso si trattasse di un errore materiale nel computo della multa e non di un effettivo peggioramento, correggibile in sede di legittimità

  • Codice penale, art. 99, comma 4

    richiamato nella motivazione di merito in relazione alla recidiva infraquinquennale

    la dichiarazione della recidiva ha inciso sul calcolo della pena e ha influito sulla valutazione che la prescrizione non fosse maturata

Massime di principio

  • Le censure nuove e generiche sulla motivazione e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato, sollevate per la prima volta in Cassazione, sono inammissibili: tali questioni devono essere svolte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La mera detenzione di chiavi può concorrere a dimostrare la disponibilità di beni contenuti in un locale se valutata congiuntamente ad altri elementi di fatto (ritrovamento di sostanze/armi, condotta dell'imputato che indica il locale e consegna delle chiavi).
  • In caso di ricettazione di armi derivate da furto, se non è certa la data di acquisizione da parte dell'imputato, si applica il principio favor rei individuando il momento consumativo in prossimità della data del reato presupposto; tuttavia l'esistenza di recidiva può impedire l'operare della prescrizione.
  • Il divieto di reformatio in peius vieta il peggioramento della posizione dell'imputato per effetto del suo appello, ma la Corte di Cassazione può correggere errori materiali (es. nel calcolo della multa) quando la correzione risulta evidente dalla motivazione.
  • La Cassazione può annullare limitatamente alle parti affette da vizi formali o materiali e procedere alla rettifica della sanzione pecuniaria quando l'importo corretto emerge chiaramente dagli atti, senza necessità di rinvio.

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