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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39161/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. RUGGIERO era stato privato della libertà nell'ambito di indagini per partecipazione ad associazione mafiosa con esponenti quali CARMINATI, BUZZI e altri, poi assolto in primo grado e in appello. La difesa ha censurato la valutazione della Corte d'appello secondo cui riferimenti intercettati a personaggi mafiosi e l'intermediazione tra BUZZI e il clan Mancuso costituivano comportamento ostativo alla riparazione, sostenendo che quelle espressioni fossero millantatorie, goliardiche e giustificabili dalla sua posizione di dipendente della cooperativa, e che andassero valutate nel contesto e non come prove di colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato, in sede di riparazione, gli elementi probatori indipendenti dal giudizio di merito (in particolare le intercettazioni e i ripetuti riferimenti ai Mancuso e i legami familiari), così da configurare un comportamento che aveva contribuito a formare la seria apparenza di coinvolgimento nei reati. La Cassazione ha inoltre precisato che, pur essendo irrilevante il silenzio dell'indagato ai sensi dell'art. 64 c.p.p. dopo la modifica normativa, ciò non ha inciso sulla decisione complessiva. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nessuna rifusione delle spese del Ministero per genericità della sua memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione; non è dovuto se l'incolpato ha dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale, indipendentemente dall'accertamento di responsabilità penale.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere. La giurisprudenza ha chiarito che il silenzio esercitato ai sensi di questa norma, dopo la modifica normativa, non costituisce comportamento ostativo ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    La modifica normativa ha inciso sul valore del silenzio dell'indagato nella verifica del comportamento ostativo, contribuendo alla affermazione secondo cui il silenzio non rileva quale comportamento ostativo alla nascita del diritto all'indennizzo.

  • Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia) e altre pronunce richiamate

    Giurisprudenza di legittimità che definisce la ratio dell'istituto dell'indennizzo: la riparazione perde senso se la privazione della libertà è conseguenza del comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato. Conferma il principio che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma degli elementi che possono costituire comportamento ostativo, anche quando non sufficiente a fondare responsabilità penale.

Massime di principio

  • Il giudice che valuta la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione compie una valutazione autonoma ed ex ante, distinta da quella penale: non deve accertare la responsabilità penale, ma se il comportamento dell'indagato abbia contribuito a creare la seria apparenza di coinvolgimento nei reati.
  • Comportamenti di contiguità, connivenza o millantato rapporto con ambienti criminali possono costituire comportamento ostativo anche se non sufficienti a provare la partecipazione associativa in sede penale.
  • Il silenzio dell'indagato (esercizio della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art.64 c.p.p.) non rileva come comportamento ostativo ai fini dell'indennizzo, alla luce della modifica normativa e della giurisprudenza successiva.
  • Un'assoluzione per insufficienza di elementi non esclude automaticamente il diritto del giudice della riparazione di ritenere che il comportamento dell'indagato abbia contribuito a creare un grave quadro indiziante; occorre valutare la concretezza, la reiterazione e il contesto delle condotte e delle dichiarazioni intercettate.
  • Per chi intende ottenere l'indennizzo, è importante documentare la natura goliardica, millantatoria o contestuale delle affermazioni contestate e contrastare la valutazione della 'seria apparenza' mediante elementi concreti che ne smentiscano l'attendibilità.

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