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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del Decreto della Prefettura di Perugia U.T.G. Area 1 - bis Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela Legalità Territoriale, prot. n. -OMISSIS- (notificato dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data -OMISSIS-) con il quale la Prefettura di Perugia, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi e le munizioni in suo possesso ed ingiunto di cedere le stesse a persona non convivente; - del Decreto del Questore della Provincia di Perugia prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata revocata la licenza di porto d'armi uso venatorio n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-, licenza di cui il ricorrente è titolare; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, compresi la nota n. -OMISSIS- con la quale la Questura di Perugia ha proposto l'emanazione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. nei confronti del ricorrente, il verbale della Legione Carabinieri Umbria Stazione di -OMISSIS- del -OMISSIS-con il quale è stato notificato il su richiamato decreto e disposto il ritiro del libretto di licenza di porto di fucile del ricorrente, nonché, ove occorra, le circolari Ministero dell'Interno n. 557/PAS 4901.10171(1) del 19/4/2004 e n. 557/PAS/U/013490/10171(1) del 25/11/2020.

Giustizia amministrativa202400093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca del porto d’armi disposta dal Questore. I provvedimenti traevano origine da una denuncia per minacce presentata da un residente vicino all’azienda agricola presso cui il ricorrente lavorava come trattorista, nel contesto di una conflittualità relativa al transito di mezzi che trasportavano liquami zootecnici. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di motivazione, insufficienza dell’istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, poiché l’Amministrazione avrebbe recepito la denuncia senza verificarne la veridicità o verosimiglianza, senza valutare la personalità del ricorrente e senza individuare quale fosse il suo concreto contributo alla conflittualità. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990, per la mancata ostensione degli atti presupposti nonostante la richiesta di accesso, nonché la violazione degli artt. 7 ss. l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi, secondo il ricorrente, un’urgenza concreta e immediata tale da giustificare la deroga alla partecipazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il divieto di detenzione di armi e munizioni sia la revoca della licenza di porto di fucile, ritenendo fondate le censure sostanziali. Il giudice ha chiarito che, sebbene l’Amministrazione possa fondare i provvedimenti di prevenzione in materia di armi su un giudizio prognostico di inaffidabilità e non debba attendere una condanna penale, la mera esistenza di una denuncia non è sufficiente, di per sé, a giustificare il divieto o la revoca. Quando i fatti denunciati non siano stati accertati in sede penale, ammessi dall’interessato o altrimenti documentati, essi devono essere valutati quanto a veridicità o verosimiglianza e devono essere specificamente descritti e posti in relazione alla posizione personale dell’interessato. Nel caso concreto, i provvedimenti si limitavano a riferire genericamente di “violenza e minaccia verbale”, senza descrivere i fatti, il contenuto della denuncia o gli elementi oggettivi della conflittualità; inoltre, la denuncia era stata presentata due mesi dopo i fatti e il ricorrente, quale dipendente, appariva estraneo alle direttive aziendali che avevano determinato il transito dei mezzi. Tali elementi integravano un difetto di motivazione sui presupposti del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. La revoca del porto d’armi, essendo strettamente consequenziale al divieto, è stata annullata per lo stesso motivo. È stata invece respinta la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale: il TAR ha ritenuto sussistente, in assenza di circostanze particolari, un’intrinseca urgenza dei provvedimenti diretti a impedire l’uso delle armi da parte di un soggetto potenzialmente inaffidabile. L’annullamento è stato disposto fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, ma deve fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità adeguatamente motivato e non sulla mera esistenza di una denuncia.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La revoca o il diniego del porto d’armi richiedono una valutazione concreta dell’affidabilità del titolare; la mera denuncia, senza verifica di attendibilità o riscontri, non è sufficiente.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il requisito della buona condotta rilevante per i titoli di pubblica sicurezza non può ritenersi compromesso dalla sola presentazione di una denuncia priva di verifica di attendibilità o di riscontri penali.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    I provvedimenti interdittivi in materia di armi devono esporre in modo concreto i fatti e gli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità; il richiamo generico a violenza, minaccia o conflittualità non è sufficiente.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La partecipazione procedimentale può essere omessa quando ricorra l’intrinseca urgenza propria del provvedimento diretto a impedire l’uso delle armi da parte di un soggetto potenzialmente inaffidabile, salvo circostanze particolari.

Massime di principio

  • La mera presentazione di una denuncia, anche se ritenuta non infondata e idonea ad avviare un procedimento penale, non può da sola fondare un divieto di detenzione di armi o la revoca del porto d’armi: quando i fatti non siano stati accertati penalmente, ammessi dall’interessato o altrimenti documentati, l’Amministrazione deve valutarne la veridicità o almeno la verosimiglianza.
  • Il giudizio prognostico di inaffidabilità previsto dagli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. deve essere riferito alla condotta concreta e alla posizione personale dell’interessato; la partecipazione a un generico contesto conflittuale non consente di imputare automaticamente al singolo dipendente le condotte o le direttive riconducibili ad altri soggetti.
  • Il provvedimento interdittivo in materia di armi è illegittimo per difetto di motivazione quando non descriva i fatti denunciati, il loro contenuto rilevante, gli elementi oggettivi della conflittualità e le ragioni per cui tali elementi dimostrerebbero l’inaffidabilità del destinatario.
  • La revoca del porto d’armi strettamente consequenziale a un divieto di detenzione illegittimo deve essere annullata per effetto derivato.
  • La natura preventiva e cautelare del divieto di detenzione di armi giustifica, di regola, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento per intrinseca urgenza, salvo la presenza di specifiche circostanze incompatibili con tale urgenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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