Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48067/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore contestava che, in udienza, il Pubblico Ministero aveva formulato ai sensi dell'art. 517 c.p.p. la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (furto su cosa destinata a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale aveva invece dichiarato l'improcedibilità per mancata querela ritenendo tardiva la contestazione suppletiva. Il ricorso deduceva violazione di legge perché il giudice non poteva precludere al P.M. il potere-dovere di modificare l'imputazione in dibattimento e doveva recepire la nuova contestazione, con conseguente diversa valutazione della procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha statuito che il P.M. era legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e che il giudice del dibattimento illegittimamente ha precluso tale potere-dovere, dichiarando improcedibile il processo per mancata querela. La corte ha rilevato la nullità assoluta della decisione del Tribunale relativa alla formulazione dell'imputazione e all'esercizio dell'azione penale e ha disposto l'annullamento senza rinvio (ai sensi degli artt. 178, 179 e 569 co.4; in relazione all'art. 604 co.4 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.p.

    attribuisce al pubblico ministero il potere/dovere di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse negli atti, senza necessità di autorizzazione del giudice; tale contestazione non è sindacabile preventivamente dal giudice

  • art. 516 c.p.p.

    disciplina le nuove contestazioni in dibattimento (modifica dell'imputazione) e tutela la correlazione tra accusa e sentenza; legittima l'intervento del P.M. per adeguare l'imputazione alle prove

  • art. 519 c.p.p.

    garantisce all'imputato il diritto di chiedere un termine per difendersi quando è formulata una contestazione suppletiva; il termine non può essere inferiore a quello per comparire previsto dall'art. 429

  • art. 625 c.p.

    norma sul furto aggravato; il n.7 riguarda il furto su cosa destinata a pubblico servizio e può incidere sulla procedibilità

  • art. 624 c.p.

    norma sul furto semplice; richiamata per individuare il reato contestato e la sua diversa procedibilità se integrata da aggravanti

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    prevede termini per la proposizione della querela in relazione ad alcune fattispecie (richiamata dal giudice di merito), ma la sua rilevanza viene meno se sopravviene una aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio

  • art. 129 c.p.p.

    norma che regola l'improcedibilità dell'azione penale per alcune cause; invocata dal Tribunale ma non applicabile dopo la modifica dell'imputazione operata dal P.M.

  • art. 112 Cost.

    prinicipio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, richiamato per sostenere il dovere del P.M. di esercitare l'azione anche mediante contestazioni suppletive

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    riferiti alla nullità; la Corte ha ritenuto che la preclusione al P.M. ha generato una nullità assoluta di ordine generale

  • art. 569 co.4 e art. 604 co.4 c.p.p.

    richiamati per l'effetto della decisione della Cassazione: annullamento senza rinvio di una sentenza viziata da nullità assoluta nell'impostazione dell'azione penale

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (art. 516-517 c.p.p.) e il giudice non può impedire preventivamente tale attività: se la contestazione è fatta regolarmente, il dibattimento deve proseguire considerando la nuova imputazione.
  • Se la contestazione suppletiva introduce un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, decadono le conseguenze della mancata querela e la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela non è più corretta.
  • L'imputato ha comunque tutele: può chiedere termini per difendersi e utilizzare gli strumenti difensivi previsti (art. 519 c.p.p.), richiedere riti alternativi se ammessi o chiedere accertamenti probatori su quanto nuovo contestato.
  • Il rifiuto o il diniego illegittimo del giudice a ricevere la contestazione suppletiva configura una nullità rilevante che può determinare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione; pertanto le decisioni di merito devono motivare con attenzione eventuali eccezioni di tardività.
  • In pratica, nei casi di elementi aggravanti emersi negli atti di indagine, la parte pubblica deve tempestivamente prospettare la modifica dell'imputazione in dibattimento; il giudice deve trascrivere la contestazione, consentire le garanzie difensive e, se necessario, sospendere il dibattimento per dare corso alle difese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.