L.R. Lazio 18/2002
Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio promuove le ludoteche come servizio culturale, ricreativo e sociale per minori 3-17 anni, definendone requisiti strutturali, ubicazione, personale, avvio attività, controlli e contributi ai comuni. Prevede un regime transitorio di adeguamento entro tre anni dall’entrata in vigore per le strutture già operative. La disciplina finanziaria riguarda lo stanziamento per l’anno 2002.
Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche nel Lazio
Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche nel Lazio
La legge regionale del Lazio promuove la realizzazione e il funzionamento delle ludoteche come servizio culturale, ricreativo e sociale a tutela del diritto al gioco del bambino. La disciplina riguarda l’istituzione, i requisiti strutturali e organizzativi, il personale, le procedure di avvio, i controlli e i contributi regionali.
Finalità e ambito del servizio
La Regione Lazio riconosce il gioco come diritto del minore e favorisce la creazione di ludoteche destinate a bambini e ragazzi. Le ludoteche sono configurate come spazi protetti per minori dai 3 ai 17 anni, orientati allo sviluppo sociale, creativo, espressivo, cognitivo e relazionale attraverso attività ludiche, educative e culturali.
Caratteristiche strutturali e funzionali
Le ludoteche devono svolgere attività individuali e di gruppo, articolate per fasce di età, comprendendo in particolare:
- gioco e animazione ludica;
- prestito e riciclaggio dei giocattoli;
- laboratori;
- campi scuola ludico-ambientali;
- ricerca delle tradizioni popolari;
- educazione all’integrazione multiculturale.
Sul piano strutturale, il servizio deve essere collocato di norma al piano terra e privo di barriere architettoniche. Devono essere presenti:
- servizi igienici adeguati alle diverse età;
- area di accoglienza e aree riservate per le diverse fasce di età;
- spazio minimo di 4 metri quadrati per utente;
- spazio scoperto per attività esterne;
- area per la permanenza dei genitori;
- area separata per i servizi amministrativi.
Ubicazione delle ludoteche
Le ludoteche possono essere istituite in locali pubblici o privati idonei e anche in luoghi caratterizzati dalla presenza, anche temporanea, di minori, tra cui ospedali, aeroporti, porti, stazioni, istituti penitenziari, istituti educativi-assistenziali per minori e centri commerciali.
Avvio dell’attività e controlli comunali
Il privato che intende aprire una ludoteca deve presentare al Comune una denuncia di inizio attività ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, attestando il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e delle autorizzazioni igienico-sanitarie e antinfortunistiche richieste.
Il Comune:
- entro 60 giorni dalla denuncia, autorizza l’attività oppure ne vieta la prosecuzione con provvedimento motivato, salvo adeguamento dell’attività alla normativa entro il termine assegnato;
- verifica ogni anno il permanere dei requisiti e delle autorizzazioni;
- dispone la chiusura temporanea se tali requisiti mancano, per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o all’adeguamento;
- dopo due chiusure temporanee, dispone la chiusura definitiva.
I gestori, pubblici e privati, devono inoltre presentare annualmente al Comune competente il programma delle attività, comprensivo delle indicazioni per l’integrazione dei bambini con handicap.
Personale e qualificazione
Il personale delle ludoteche deve possedere titoli di studio specifici in ambito educativo, formativo o sociale, tra cui diplomi di scuola media superiore indicati dalla legge, diplomi universitari o lauree nelle scienze della formazione, dell’educazione, della psicologia o dei servizi sociali.
Per ogni ludoteca è richiesto un numero di ludotecari adeguato a dimensioni, orari, età degli utenti e attività programmate, con un minimo di due operatori.
La Regione promuove, nell’ambito della formazione professionale, attività di qualificazione e aggiornamento del personale. I gestori devono inoltre garantire un regolare rapporto di lavoro nel rispetto dei contratti e degli accordi integrativi.
Contributi regionali
La Regione concede contributi per il potenziamento dei servizi per il gioco infantile, incluse ludoteche e strutture per il gioco ricreativo all’aperto, a favore del Comune di Roma e dei comuni associati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa statale sull’infanzia e dall’assetto socio-assistenziale regionale.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve stabilire con deliberazione pubblicata sul BUR i criteri e le modalità di erogazione dei contributi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime transitorio
Le ludoteche pubbliche già funzionanti e le ludoteche private già operative da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della legge, e in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie e antinfortunistiche, devono adeguarsi ai requisiti previsti per struttura e personale entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
Per l’anno 2002 è previsto uno stanziamento di euro 103.300 per le finalità della legge, con copertura nell’ambito dell’unità previsionale di base H41 e istituzione di apposito capitolo. Per gli esercizi successivi la spesa è rinviata alle rispettive leggi di bilancio.
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