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Legge

L.R. Lazio 16/2002

Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 16/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio istituisce misure per prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro, definendone le condotte e prevedendo centri anti-mobbing presso le ASL, iniziative degli enti locali e un Osservatorio regionale. La disciplina finanziaria copre gli anni 2002-2004. La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2003.

Prevenzione e contrasto del mobbing nei luoghi di lavoro

Prevenzione e contrasto del mobbing nei luoghi di lavoro

La legge regionale del Lazio disciplina interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro, in attuazione dei principi costituzionali e nel rispetto della normativa statale vigente. L’impianto mira sia alla tutela del lavoratore sia alla diffusione di una cultura del rispetto dei diritti nel mondo del lavoro.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione interviene per prevenire e contrastare l’insorgenza e la diffusione di comportamenti vessatori nei luoghi di lavoro, valorizzando la formazione e la sensibilizzazione di tutte le componenti del mondo del lavoro. La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nell’ambito territoriale regionale.

Definizione di mobbing

Ai fini della legge, il mobbing consiste in atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere dal datore di lavoro, da soggetti sovraordinati o da colleghi, e tali da configurare persecuzione psicologica o violenza morale. La norma elenca, a titolo esemplificativo, pressioni psicologiche, calunnie, maltrattamenti verbali, minacce, critiche immotivate, delegittimazione, esclusione o marginalizzazione, assegnazione di compiti eccessivi o dequalificanti, impedimenti all’accesso alle informazioni, esclusione dalla formazione, controlli esasperati e atti vessatori connessi alla sfera privata del lavoratore.

Ruolo degli organi paritetici, province e comuni

Gli organi paritetici in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono assumere iniziative e programmare interventi di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno. Province e comuni sono chiamati a diffondere l’informazione sul mobbing e a prevenirne l’insorgenza. Nelle contrattazioni collettive decentrate del comparto regione-enti locali, le parti verificano possibilità e modalità per adottare misure preventive, anche tramite corsi di formazione e aggiornamento per dirigenti e dipendenti.

Centri anti-mobbing presso le ASL

Le aziende sanitarie locali devono istituire o promuovere l’istituzione di centri anti-mobbing, anche tramite convenzioni con associazioni senza fini di lucro, distribuiti sul territorio in relazione ai livelli occupazionali pubblici e privati. I centri offrono assistenza al lavoratore discriminato e, se riscontrano elementi riconducibili al mobbing, entro 60 giorni dalla richiesta:

  • forniscono consulenza sui diritti del lavoratore;
  • attivano, se necessario, sostegno psicologico;
  • indirizzano, con consenso dell’interessato, ai servizi sanitari specialistici se vi sono probabili stati patologici determinati o aggravati dal mobbing;
  • segnalano al datore di lavoro la situazione di disagio, invitandolo a rimuoverne le cause.

Se il centro non rileva elementi utili a configurare il mobbing, il lavoratore può rivolgersi all’Osservatorio regionale chiedendo un’audizione. Ogni centro deve comunque comprendere un avvocato esperto in diritto del lavoro, un medico specialista in igiene pubblica, uno psicologo o psicoterapeuta, un sociologo e un assistente sociale. I centri trasmettono periodicamente dati e informazioni all’Osservatorio, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Osservatorio regionale sul mobbing

È istituito un Osservatorio regionale sul mobbing con sede presso l’assessorato competente in materia di lavoro. L’organo svolge funzioni di consulenza verso gli organi regionali, gli enti pubblici e privati e le aziende sanitarie, oltre a monitorare e analizzare il fenomeno e a promuovere studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e informazione.

L’Osservatorio è composto da rappresentanti della struttura regionale, delle aree sanità e qualità della vita, della commissione consiliare competente, della struttura regionale contro le diseguaglianze, del Ministero del lavoro, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, oltre a un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro. È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e opera secondo un regolamento interno adottato a maggioranza assoluta. I componenti designati dalle parti esterne restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Aspetti finanziari

Per le attività relative ai centri anti-mobbing e alle iniziative degli enti locali, la legge prevede appositi capitoli di spesa nel bilancio 2002 e stanziamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004:

  • 20 mila euro annui per i contributi alle ASL per i centri anti-mobbing;
  • 30 mila euro annui per i contributi agli enti locali per le iniziative di prevenzione. La copertura è assicurata mediante riduzione di stanziamenti già previsti nel bilancio regionale. I compensi dei componenti esterni dell’Osservatorio gravano sui fondi di bilancio regionali previsti per il 2002 e per gli esercizi successivi.

Effetti attuali della legge

La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 2003. Pertanto, pur essendo indicata nel testo consolidato, non risulta utilmente applicabile nella pratica attuale.

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