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Legge

L.R. Lazio 19/2002

Istituzione della conferenza regione -ordini e collegi professionali (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 19/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale laziale una Conferenza permanente con ordini e collegi professionali come sede di raccordo, consultazione e partecipazione su formazione, aggiornamento, norme tecniche e utilizzo di professionalità. Disciplina composizione, segreteria tecnica, funzionamento e copertura degli oneri, con avvio subordinato al regolamento interno entro 60 giorni dall’insediamento.

Istituzione della Conferenza permanente Regione-ordini e collegi professionali

Istituzione della Conferenza permanente Regione-ordini e collegi professionali

La legge regionale del Lazio istituisce una Conferenza permanente tra Regione e ordini e collegi professionali, quale strumento stabile di raccordo, consultazione e partecipazione. L’obiettivo è valorizzare il ruolo sociale degli enti professionali e migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

Finalità e ambito di collaborazione

La Conferenza è pensata per affrontare in modo coordinato le principali questioni di interesse comune tra amministrazione regionale e professioni ordinistiche. In particolare, essa è destinata ad approfondire:

  • la formazione e l’aggiornamento dei professionisti;
  • l’elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai settori di competenza regionale;
  • l’istituzione di osservatori permanenti su temi economico-fiscali, sanitari, di sicurezza e qualità dei servizi;
  • l’utilizzazione di figure professionali non disponibili nell’organico regionale.

Costituzione, composizione e presidenza

La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dallo stesso Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, dall’Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali.

Ne fanno parte:

  • il Presidente della Giunta regionale;
  • l’Assessore regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali;
  • il Presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali;
  • i presidenti degli ordini e collegi professionali regionali e provinciali previsti dalla normativa vigente;
  • un rappresentante degli ordini e collegi professionali, nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle iniziative all’interno della Conferenza.

Gli ordini e collegi devono comunicare tempestivamente le sostituzioni dei rispettivi presidenti per consentire l’aggiornamento del decreto di costituzione. Alle sedute possono partecipare delegati dei componenti di diritto e possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti per supporto conoscitivo.

Convocazione e articolazione interna

La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale, di norma con cadenza trimestrale, oppure su richiesta di un quinto dei componenti. Alle sedute partecipano, di volta in volta, gli assessori regionali competenti nelle materie trattate.

Per rendere più snella l’attività, il regolamento interno può articolare la Conferenza in commissioni per settori omogenei di materie, attribuendo a ciascuna specifiche competenze. Le commissioni sono presiedute dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione.

Segreteria tecnica

La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica per le attività amministrative e per l’istruttoria degli atti discussi nelle sedute della Conferenza e delle commissioni.

La segreteria tecnica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

  • un dirigente regionale, che coordina i lavori;
  • sei esperti nelle materie di competenza regionale, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta e tre dal rappresentante degli ordini e collegi professionali, tenendo conto delle proposte delle singole categorie.

Il decreto di costituzione stabilisce anche la durata in carica della segreteria. Agli esperti spetta il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente.

Regolamento di funzionamento e tempi

Entro 60 giorni dall’insediamento della Conferenza, questa deve approvare il regolamento di funzionamento. Il regolamento disciplina:

  • le modalità operative della Conferenza;
  • l’articolazione in commissioni e le rispettive attribuzioni;
  • i compiti della segreteria tecnica.

Copertura finanziaria

Gli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica sono posti a carico del bilancio regionale. La legge individua inizialmente il capitolo R21404 per l’esercizio 2002 e i corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; la nota aggiorna poi la copertura, dal 1° gennaio 2012, al capitolo di spesa R21900.

Attualità della disciplina

La disciplina appare ancora strutturalmente riferita all’organizzazione dei rapporti istituzionali della Regione Lazio con gli ordini e collegi professionali e non contiene un termine finale di efficacia.

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