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Legge

L.R. Lazio 17/2002

Istituzione di elenchi di fisioterapisti e di logopedisti presso le aziende unita’ sanitarie locali (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 17/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 17/2002 istituiva presso ciascuna USL elenchi regionali di fisioterapisti e logopedisti operanti in libera professione, per garantire assistenza sanitaria tramite personale qualificato. Definiva i requisiti di iscrizione, la domanda con autocertificazione del titolo e le modalità di tenuta degli elenchi. È stata successivamente abrogata dalla l.r. 12/2016.

Istituzione di elenchi regionali di fisioterapisti e logopedisti presso le USL

Istituzione di elenchi di fisioterapisti e logopedisti presso le USL

La legge regionale del Lazio disciplina l’istituzione di elenchi di fisioterapisti e logopedisti presso le aziende unità sanitarie locali, con la finalità di assicurare ai cittadini prestazioni sanitarie rese da personale qualificato. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Lazio ed è oggi abrogato.

Ambito e finalità

La norma prevede, presso ciascuna azienda USL, due distinti elenchi regionali:

  • uno per i fisioterapisti;
  • uno per i logopedisti.

Gli elenchi sono destinati ai professionisti che svolgono la propria attività in regime libero-professionale e rispondono all’esigenza di garantire l’erogazione dell’assistenza sanitaria in attuazione del diritto alla salute.

Requisiti per l’iscrizione

Possono essere iscritti negli elenchi soltanto i soggetti in possesso dei titoli previsti dalla normativa richiamata dalla legge regionale:

  • per i fisioterapisti, il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992, oppure un diploma o attestato equipollente;
  • per i logopedisti, il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992, oppure un diploma o attestato equipollente.

Procedura di iscrizione e tenuta degli elenchi

La struttura regionale competente in materia di sanità, tramite il dirigente responsabile, istituisce gli elenchi e ne disciplina le modalità di tenuta da parte delle aziende USL.

Per ottenere l’iscrizione, l’interessato deve presentare apposita istanza al dirigente competente e contestualmente rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo richiesto. Sulla base dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva, il dirigente procede all’iscrizione.

Regime di vigenza e obsolescenza

La legge è stata espressamente abrogata dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, articolo 35, comma 2, lettera c). Pertanto non è più applicabile ed è da considerarsi obsoleta.

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