L.R. Lazio 21/2002
Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nellambito di politiche attive del lavoro (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 21/2002 promuove misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili e altre categorie svantaggiate, tramite un programma operativo, incentivi, riserve di posti e un fondo regionale dedicato. Molte misure sono limitate alle annualità 2002-2004 o al solo d.lgs. 81/2000; il testo consolidato riporta anche modifiche successive.
Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate nel Lazio
Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale nel Lazio
La legge regionale del Lazio disciplina interventi straordinari di politica attiva del lavoro finalizzati all’inserimento, reinserimento e stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate individuate dal programma operativo. La disciplina si applica nel territorio regionale e si concentra su misure concertate con enti locali, soggetti pubblici e privati, con una forte componente programmatoria e finanziaria.
Finalità e destinatari
La Regione promuove la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi del d.lgs. 81/2000 e delle ulteriori categorie svantaggiate individuate nel programma operativo. L’obiettivo dichiarato è favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e ridurre i rischi di emarginazione ed esclusione sociale.
Ambito di applicazione
La legge si applica:
- ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000;
- alle altre categorie svantaggiate individuate nel programma operativo, nei limiti e con le condizioni ivi previsti.
Interventi previsti
La Regione promuove un insieme articolato di strumenti per favorire lo sbocco occupazionale e la ricollocazione, tra cui:
- analisi delle potenzialità lavorative e attitudinali dei lavoratori, nonché del tipo e della durata dell’attività progettuale svolta;
- ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;
- istituzione di banche dati, studi, ricerche, convegni, seminari e pubblicazioni per far emergere opportunità occupazionali e diffondere conoscenze sul mercato del lavoro;
- aggiornamento e riqualificazione professionale;
- mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale;
- assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
- avvio al lavoro autonomo o d’impresa, anche con assistenza tecnico-progettuale;
- assunzione tramite società di lavoro temporaneo;
- stabilizzazione occupazionale anche mediante incentivi previsti dal programma operativo;
- riserva obbligatoria di assunzioni nominative nei capitolati di appalto di lavori pubblici e privati, secondo le modalità del programma;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo;
- azioni progettuali per la ricollocazione tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- costituzione di società di capitali miste per attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale;
- monitoraggio degli interventi tramite l’Agenzia Lazio Lavoro.
Incentivi e vincoli per la stabilizzazione
Il datore di lavoro pubblico o privato che beneficia degli incentivi per la stabilizzazione deve restituire le somme percepite se il rapporto di lavoro, per cause imputabili alla volontà del datore di lavoro, dura meno di sessanta mesi.
La Regione può partecipare, anche in misura maggioritaria, alle società di capitali create per tali finalità tramite Sviluppo Lazio S.p.A. e Proteo S.p.A.
Quote riservate negli enti pubblici e nelle ASL
Per le annualità 2002, 2003 e 2004, gli enti strumentali regionali e le ASL, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, devono riservare ai lavoratori destinatari una quota pari al 40% dei posti vacanti in dotazione organica, previo svolgimento di procedure selettive per verificare i requisiti richiesti dai diversi profili professionali e livelli funzionali.
Programma operativo
La Giunta regionale approva, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della commissione consiliare competente e degli organismi previsti dalla l.r. 38/1998, un programma operativo pubblicato nel BUR.
Il programma definisce:
- le azioni e le misure da sostenere e incentivare;
- natura, ammontare, modalità e criteri di concessione delle risorse, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato;
- criteri e modalità di attuazione;
- soggetti attuatori e beneficiari;
- elenco regionale delle attività funzionali allo sbocco occupazionale, aggiuntive rispetto a quelle previste dal d.lgs. 81/2000;
- ulteriori categorie svantaggiate ammesse ai benefici, con particolare riguardo ad alcuni lavoratori socialmente utili non ricompresi nell’articolo 2 e ai lavoratori dei cantieri scuola e lavoro nei parchi naturali regionali, se finalizzati a occupazione stabile.
Il programma determina inoltre le risorse destinate ai datori di lavoro che assumono i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, prevedendo una misura più elevata per le assunzioni effettuate da enti pubblici operanti nel territorio regionale.
Le priorità del programma riguardano la graduazione degli incentivi in base al rischio di esclusione dal mercato del lavoro, il cofinanziamento con risorse statali e comunitarie, la promozione di accordi e intese istituzionali e l’integrazione con altri programmi di politica attiva e formazione.
Fondo regionale per l’inserimento al lavoro
Per finanziare gli interventi è istituito il Fondo regionale per l’inserimento al lavoro, denominato fondo speciale.
Confluiscono nel fondo:
- risorse regionali destinate agli interventi, comprese quelle relative al FSE;
- risorse statali assegnate ai sensi del d.lgs. 81/2000 e le risorse del Fondo per l’occupazione;
- ulteriori risorse di fondazioni, enti e altri soggetti interessati.
Disposizioni finanziarie
Per l’esercizio finanziario 2002 sono istituiti, per memoria, specifici capitoli di entrata e di spesa nel bilancio regionale, relativi:
- alle risorse per il fondo regionale;
- all’assegnazione statale e al Fondo per l’occupazione;
- alla gestione del fondo in parte corrente e in parte capitale;
- all’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’occupazione.
L’istituzione dei capitoli è demandata a deliberazione della Giunta regionale ai sensi della normativa contabile regionale richiamata.
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