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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36012/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio. Ha dedotto, da un lato, violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva nel biennio, sostenendo che l'accusa non avesse provato la definitività dell'accertamento della pregressa violazione amministrativa; dall'altro, vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, assumendo che non fosse stata adeguatamente spiegata la scelta di una pena base superiore al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato, quanto alla recidiva nel biennio, che non è necessaria una prova documentale della definitività del pregresso illecito amministrativo, essendo sufficiente un principio di prova (come verbale di contestazione, prova dell'invio per l'iscrizione a ruolo, testimonianza o nota di servizio della P.G.), unitamente alla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi contrari. Nel caso concreto la Corte territoriale si era attenuta a tale orientamento, valorizzando la contestazione amministrativa del 3 luglio 2020 e l'assenza di deduzioni difensive contrarie. Quanto alla pena, la motivazione è stata ritenuta congrua e non illogica, poiché la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione specifica solo quando la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale; qui la pena finale era addirittura ampiamente al di sotto del medio edittale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va motivata attraverso il richiamo ai criteri di commisurazione della pena, potendo la motivazione essere sintetica quando la pena irrogata non si discosti in modo significativo dalla media edittale.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della contestazione della recidiva nel biennio non è indispensabile la produzione di una prova documentale della definitività del precedente illecito amministrativo, essendo sufficiente un principio di prova desumibile da atti o fonti alternative, purché l'imputato non alleghi elementi concreti contrari.
  • Quando la difesa contesta la recidiva fondata su una precedente violazione amministrativa, deve anche prospettare dati specifici idonei a infirmare la contestazione, come la proposizione di un ricorso o l'esito favorevole di un'oblazione, altrimenti la censura risulta infondata.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è necessaria solo quando il trattamento sanzionatorio si discosti sensibilmente dalla pena media edittale.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o di totale carenza motivazionale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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