Cassazione Penale, Sentenza n. 23129/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di autorizzazione ai colloqui riservati con la moglie Maria Jessica Ventura, senza il controllo a vista del personale di custodia, ai sensi dell'art. 18 ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354), alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.10/2024. Il Tribunale di Locri ha rigettato l'istanza ritenendo ostativa la pericolosità del detenuto (condanne definitive per associazione mafiosa e omicidio, nonché processo pendente per omicidio aggravato) e rilevando l'assenza di prova di una pregressa e stabile convivenza nonostante il matrimonio celebrato in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Locri. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia violato la normativa così come interpretata dalla Corte Costituzionale (sent. n.10/2024), applicando in pratica la disciplina anteriore/astratta. In particolare: (i) il Tribunale ha negato i colloqui sulla base di una valutazione meramente astratta della gravità dei reati e delle pendenze processuali, senza indicare specifici e concreti elementi di rischio per la sicurezza o per l'ordine interno che giustificassero il divieto; (ii) il Tribunale ha ritenuto insufficiente il matrimonio celebrato in carcere per dimostrare la "pregressa convivenza stabile", non seguendo invece l'interpretazione della Consulta che esclude l'automaticità di tale requisito in caso di coniuge e valorizza il diritto all'affettività connesso al matrimonio in carcere. La Cassazione ha quindi ordinato al giudice del rinvio di riesaminare l'istanza conformandosi ai principi enunciati dalla Consulta e alla necessità di motivare con fatti concreti eventuali ragioni ostative.
Norme richiamate
art. 18 ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354)
La disposizione, nella parte che imponeva il controllo a vista in termini assoluti, è stata ritenuta incostituzionale nella parte indicata dalla Corte Costituzionale; il parametro da applicare è la norma così come ricostruita dall'intervento della Consulta (cioè ammissione dei colloqui riservati con coniuge/parte dell'unione civile/persona stabilmente convivente salvo concrete ragioni di sicurezza, ordine o esigenze giudiziarie).
Sentenza Corte Costituzionale n.10 del 26/01/2024
«illegittimità dell'art. 18 ord.pen. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con le istabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia»
La Consulta ha sancito che il controllo a vista non può essere imposto in termini assoluti: il divieto è derogabile salvo che, considerato il comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano concrete ragioni di sicurezza, esigenze di ordine e disciplina, o specifiche finalità giudiziarie.
art. 3 Cost.
Richiamato nella sentenza della Consulta come parametro contro la compressione irragionevole della dignità personale derivante dall'imposizione indiscriminata del controllo a vista.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato per sottolineare la finalità rieducativa della pena e la necessità di non ledere rapporti affettivi fondamentali che incidono sulla personalità del condannato.
art. 8 CEDU
Richiamato per il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare e per il principio di proporzionalità fra intervento dello Stato e tutela dei diritti convenzionali.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso provvedimenti che incidono sull'afflittività della misura (colloqui), anche in stato di custodia cautelare.
artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Richiamati dalla Corte Costituzionale come riferimenti al modulo valutativo che l'amministrazione penitenziaria e il magistrato di sorveglianza devono adottare nell'esaminare le condotte e le eventuali irregolarità del detenuto.
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3, primo comma, n.2), lett. f)
Citata in riferimento alle conseguenze civili del matrimonio non consumato e al fenomeno dei "matrimoni bianchi" celebrati in carcere; utilizzata dalla Consulta per sottolineare la problematicità di negare le visite a chi ha contratto matrimonio in carcere.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.10/2024 l'art.18 ord. pen. va interpretato e applicato tenendo conto della pronuncia manipolativa: non è più possibile imporre il controllo a vista in modo assoluto per i colloqui con coniuge/parte dell'unione civile o convivente stabile.
- Il diniego ai colloqui riservati deve poggiare su valutazioni concrete e specifiche: non bastano le sole condanne pregresse o la gravità astratta dei reati; il giudice deve indicare fatti e circostanze attuali che configurino un rischio per la sicurezza o l'ordine interno o esigenze giudiziarie specifiche.
- Il matrimonio celebrato in carcere non può essere automaticamente considerato ostativo rispetto all'autorizzazione dei colloqui riservati; tale fatto rafforza invece la tutela dell'affettività e può giustificare l'accesso al colloquio senza controllo a vista, salvo comprovate esigenze contrarie.
- Per i detenuti imputati (in stato di custodia cautelare) possono rilevare finalità giudiziarie ostative, ma anche in questo caso la motivazione deve collegare le esigenze processuali concrete all'esclusione del colloquio riservato.
- L'amministrazione penitenziaria (direttore) deve svolgere un'istruttoria preliminare sulla condotta intramuraria del richiedente e fornire elementi utili al giudice per una valutazione prognostica sulla compatibilità del colloquio con l'ordine e la sicurezza.
- In sede di impugnazione il vizio di applicazione della "norma così come interpretata dalla Corte costituzionale" integra violazione di legge denunciabile in Cassazione: il giudice di merito è vincolato all'interpretazione costituzionale e non può limitarsi all'ermeneutica testuale antecedente.
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