Sentenza n. 176/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 300/2024, pubblicata il 18/06/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 491/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 300/2024, passata in giudicato il 18 dicembre 2024 e notificata al Ministero il 19 giugno 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per le annualità in cui il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, accertando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e gli importi spettanti per le annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora ... in misura pari agli interessi legali ... con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
Consente di fissare una penalità di mora per l'inadempimento dell'Amministrazione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato ottemperando.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022
maggiorazione del compenso
Il TAR ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per la maggiorazione del compenso, considerato il carattere seriale e non elevatamente complesso della controversia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di una comprovata mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine congruo, individuando gli adempimenti necessari per rendere effettivo il contenuto della pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.
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