Sentenza n. 5612/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia; - degli allegati alla predetta determinazione, in particolare dell'allegato A “ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018” e dell'allegato B. e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eppendorf S.r.l. il 4/4/2023: per l’annullamento - della determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti e applicativi già contestati col ricorso introduttivo e qui ulteriormente impugnati, ove occorresse, anche unitamente all'atto applicativo sopra indicato e precisamente: la determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216., pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia; - gli allegati alla predetta determinazione, in particolare l'allegato A “ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018” e dell'allegato B; - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i relativi decreti ministeriali, linee guida e accordo della Conferenza Stato-Regioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 12 dicembre 2022 e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione dell'8 febbraio 2023, entrambe concernenti l'attribuzione all'azienda fornitrice degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, costituiti dai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 181/CSR del 7 novembre 2019. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura introdotta dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta prevista dalla legge, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo versamento da parte dell'azienda della quota ridotta e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della competente Regione o Provincia autonoma, con pubblicazione e comunicazione dell'accertamento al TAR. Poiché nel fascicolo non risultava depositato alcun attestato regionale né risultava effettuata la comunicazione prevista dalla legge, non erano integrati tutti i presupposti della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente, dall'adesione alla procedura di decurtazione e dall'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie il TAR ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e dell'esito processuale.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere ...
La cessazione legale della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento, con pubblicazione e comunicazione al TAR.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La dichiarazione e il comportamento processuale della parte, unitamente a fatti sopravvenuti univoci, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e fondare la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta prevista dalla legge e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, seguito dagli adempimenti di pubblicazione e comunicazione al giudice amministrativo.
- In mancanza dell'accertamento regionale o provinciale e della relativa comunicazione al giudice, il pagamento della quota ridotta e l'adesione alla procedura speciale non consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione della parte e il suo comportamento processuale, corroborati da fatti sopravvenuti univoci quali l'adesione a una procedura normativa di definizione e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e richiede la completa integrazione dei presupposti previsti dalla legge; essa non può essere dichiarata sulla base del solo venir meno dell'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.
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