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Sentenza

Sentenza n. 1297/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 450/2024 emessa in data 05.03.2024 dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro - nel procedimento R.G. n. 2015/2023, non impugnata nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202502568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante l'obbligo di attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per 1.500 euro oltre interessi legali. Ha documentato la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente evocato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuto pagamento né contestato specificamente l'idoneità del titolo all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, tra i titoli eseguibili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, concernente la notificazione del titolo all'amministrazione. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento ministeriale, applicando il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi li eccepisce. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento; il commissario dovrà provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e non avrà diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto imputabile il ritardo all'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata respinta.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato ritenuto rispettato con riguardo al termine di deposito del ricorso nei giudizi indicati dall'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il TAR ha verificato l'avvenuta notificazione all'amministrazione della sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; in assenza di prova del pagamento, è stato accertato l'inadempimento ministeriale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato quale base normativa per il riconoscimento degli interessi legali dovuti sul credito risultante dalla sentenza eseguita.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia notificato all'amministrazione secondo le forme previste e l'azione sia proposta nel termine decennale.
  • Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuta esecuzione del giudicato e non contesta specificamente il titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può accertare il perdurante inadempimento applicando la regola dell'art. 2697 c.c., secondo cui il fatto estintivo del pagamento deve essere provato dal debitore che lo eccepisce.
  • In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine.
  • La condanna a una somma di denaro per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità operative dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle soggette alla disciplina della legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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