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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31529/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità di Di Marzo per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) operante dal dicembre 2015 al dicembre 2017 e per più fatti di detenzione/spaccio di cui all'art. 73 dello stesso decreto. Il ricorso deduceva violazioni di legge e carenza/insufficienza di motivazione, sostenendo che la valutazione probatoria non individualizzava la sua partecipazione (le attestazioni dei collaboratori avrebbero provato solo l'esistenza dell'associazione), che le annotazioni contabili e l'uso di immobili non propri potevano avere spiegazioni alternative, e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato intercettazioni e conversazioni. Veniva inoltre anticipata, senza adeguata articolazione, una censura sul trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze consistessero nella riproposizione delle medesime critiche già sollevate e respinte in appello, mancando il confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e proponendo in massima parte meri fatti o rivalutazioni probatorie non sindacabili in sede di legittimità. In materia di intercettazioni la valutazione è questione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o per travisamento della prova, condizioni non sussistenti. Inoltre la censura sul trattamento sanzionatorio non è stata adeguatamente sviluppata ed è stata pertanto considerata non fondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 74

    Norma sulla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte d'appello aveva accertato la partecipazione dell'imputato all'associazione e la Cassazione non ha sindacato la valutazione di tale partecipazione essendo questione di merito adeguatamente motivata.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73

    Norma relativa ai delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: la sentenza impugnata aveva ritenuto provati più episodi contestati e la Cassazione ha ritenuto non ammissibile la rivalutazione delle prove che li sostengono.

  • Disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1

    Limite alla enunciazione del motivo in cassazione: il motivo è stato riportato nei limiti strettamente necessari come richiesto, ma le censure non hanno però svolto la necessaria critica specifica della motivazione impugnata.

  • Codice di procedura penale art. 606, comma 3

    Prevede l'inammissibilità di motivi che deducano questioni di fatto o valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione: la Corte ha applicato questa norma per escludere la rilevanza delle censure che tentavano una rivalutazione del compendio probatorio.

  • Codice di procedura penale artt. 581 e 591

    Principi sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e sulla necessità del confronto con le argomentazioni della decisione impugnata: la mancata puntualizzazione rispetto alla motivazione ha determinato l'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Consente la condanna all'ammenda o a somme in favore della cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposi; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 in base a questa norma.

Massime di principio

  • La Suprema Corte non sindaca in sede di legittimità valutazioni di merito e di attendibilità delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, atti di riscontro) se motivate in modo coerente e non manifestamente illogico; il ricorso che si limita a rinnovare le stesse critiche già respinte in grado d'appello è inammissibile.
  • Per essere ammissibile un motivo di cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della motivazione impugnata: l'assenza di un'autonoma critica argomentata rispetto alle argomentazioni del giudice di merito determina l'inammissibilità.
  • Le contestazioni che costituiscono in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove rientrano nell'ambito del decreto di inammissibilità ex art. 606 c.p.p., salvo che non sia dimostrabile un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere sviluppate in modo compiuto e specifico; mere anticipazioni o affermazioni generiche costituiscono motivi inammissibili.
  • Quando si impugnano decisioni fondate su elementi probatori complessi (intercettazioni, sequestri, documentazione contabile, dichiarazioni di collaboratori) è necessario indicare in modo chiaro e preciso le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione giurisdizionale sia manifestamente illogica o travisante, altrimenti il sindacato è precluso.

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