Cassazione Penale, Sentenza n. 31529/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità di Di Marzo per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) operante dal dicembre 2015 al dicembre 2017 e per più fatti di detenzione/spaccio di cui all'art. 73 dello stesso decreto. Il ricorso deduceva violazioni di legge e carenza/insufficienza di motivazione, sostenendo che la valutazione probatoria non individualizzava la sua partecipazione (le attestazioni dei collaboratori avrebbero provato solo l'esistenza dell'associazione), che le annotazioni contabili e l'uso di immobili non propri potevano avere spiegazioni alternative, e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato intercettazioni e conversazioni. Veniva inoltre anticipata, senza adeguata articolazione, una censura sul trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le doglianze consistessero nella riproposizione delle medesime critiche già sollevate e respinte in appello, mancando il confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e proponendo in massima parte meri fatti o rivalutazioni probatorie non sindacabili in sede di legittimità. In materia di intercettazioni la valutazione è questione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o per travisamento della prova, condizioni non sussistenti. Inoltre la censura sul trattamento sanzionatorio non è stata adeguatamente sviluppata ed è stata pertanto considerata non fondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 74
Norma sulla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte d'appello aveva accertato la partecipazione dell'imputato all'associazione e la Cassazione non ha sindacato la valutazione di tale partecipazione essendo questione di merito adeguatamente motivata.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73
Norma relativa ai delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: la sentenza impugnata aveva ritenuto provati più episodi contestati e la Cassazione ha ritenuto non ammissibile la rivalutazione delle prove che li sostengono.
Disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1
Limite alla enunciazione del motivo in cassazione: il motivo è stato riportato nei limiti strettamente necessari come richiesto, ma le censure non hanno però svolto la necessaria critica specifica della motivazione impugnata.
Codice di procedura penale art. 606, comma 3
Prevede l'inammissibilità di motivi che deducano questioni di fatto o valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione: la Corte ha applicato questa norma per escludere la rilevanza delle censure che tentavano una rivalutazione del compendio probatorio.
Codice di procedura penale artt. 581 e 591
Principi sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione e sulla necessità del confronto con le argomentazioni della decisione impugnata: la mancata puntualizzazione rispetto alla motivazione ha determinato l'inammissibilità.
Codice di procedura penale art. 616
Consente la condanna all'ammenda o a somme in favore della cassa delle ammende per ricorsi infondati o colposi; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 in base a questa norma.
Massime di principio
- La Suprema Corte non sindaca in sede di legittimità valutazioni di merito e di attendibilità delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, atti di riscontro) se motivate in modo coerente e non manifestamente illogico; il ricorso che si limita a rinnovare le stesse critiche già respinte in grado d'appello è inammissibile.
- Per essere ammissibile un motivo di cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della motivazione impugnata: l'assenza di un'autonoma critica argomentata rispetto alle argomentazioni del giudice di merito determina l'inammissibilità.
- Le contestazioni che costituiscono in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove rientrano nell'ambito del decreto di inammissibilità ex art. 606 c.p.p., salvo che non sia dimostrabile un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere sviluppate in modo compiuto e specifico; mere anticipazioni o affermazioni generiche costituiscono motivi inammissibili.
- Quando si impugnano decisioni fondate su elementi probatori complessi (intercettazioni, sequestri, documentazione contabile, dichiarazioni di collaboratori) è necessario indicare in modo chiaro e preciso le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione giurisdizionale sia manifestamente illogica o travisante, altrimenti il sindacato è precluso.
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