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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 653/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava la qualificazione del terreno come "edificabile" ai fini tributari nonostante la mancata stipula della convenzione attuativa prevista dal Programma integrato (P.I.R.U.E.A.). Sosteneva che la responsabilità della mancata convenzione era del Comune, il quale con comportamento dilatorio aveva reso il terreno non concretamente edificabile; deduceva violazione di norme tributarie (art.2 D.lgs. 504/1992, art.36 D.L. 223/2006, art.10 legge 212/2000) e chiedeva il riconoscimento della natura agricola del fondo e/o la riduzione della base imponibile nonché l'esclusione delle sanzioni

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Ha confermato che, ai fini tributari, l'inclusione del suolo nel piano regolatore generale (PRG) come area edificabile è sufficiente per qualificare l'area come edificabile, indipendentemente dalla mancata stipula della convenzione attuativa o dall'approvazione regionale. La Corte ha altresì ritenuto irrilevanti ai fini della qualificazione le responsabilità amministrative del Comune, pur riconoscendo che la mancata attualità delle potenzialità edificatorie può incidere sul quantum della base imponibile (e in effetti la CTR ha ridotto il valore applicato rispetto all'accertamento comunale: da 130 euro/mq a 100 euro/mq). Sono state rigettate le doglianze sulla mancata considerazione di perizie di parte e sulla non applicabilità delle sanzioni: la Corte ha ritenuto che il quadro normativo era sufficientemente chiaro e che la Congregazione aveva consapevolezza della qualificazione edificabile. Spese compensate; disposti connessi adempimenti relativi al contributo unificato

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 2

    art. 2 del D.lgs. 504/1992

    Definizione tributaria di area edificabile: l'inclusione nel piano regolatore generale attesta l'oggettiva natura edificabile ai fini fiscali, distinta dalla disciplina urbanistica sostanziale

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 5

    art. 5 del D.lgs. 504/1992

    Impone la verifica dell'attualità della stima per la determinazione della base imponibile, ma non obbliga a una rivalutazione formale ogni anno; la minore attualità delle potenzialità edificatorie incide sul quantum della base imponibile, non sulla qualificazione

  • D.L. n. 223/2006 - art. 36, comma 2

    art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006

    Interpretazione autentica: ai fini delle imposte dirette e indirette la qualificazione di area fabbricabile è subordinata alla sola adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune; sono irrilevanti l'approvazione regionale e l'adozione di strumenti attuativi

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 10

    art. 10 della legge 212/2000

    Richiamata nel contesto delle garanzie procedurali e delle sanzioni: non esonera dal regime sanzionatorio quando la normativa è sufficientemente chiara

  • D.lgs. 19 novembre 1997, n. 472 - artt. 5 e 6

    artt. 5 e 6 del D.lgs. 472/1997

    Norme sul regime sanzionatorio tributario: le sanzioni sono applicabili salvo che sussista un'oggettiva incertezza normativa tale da impedire l'individuazione del quadro giuridico

  • L.R. Veneto n. 23/1999 - artt. 1,2,4,5

    artt. 1, 2, 4, 5 della L.R. Veneto n. 23/1999

    La disciplina regionale richiamata non prevale sull'interpretazione tributaria che ritiene sufficiente l'adozione del piano regolatore generale per qualificare il suolo come edificabile ai fini fiscali

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater

    art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato: disposta l'applicazione dell'ulteriore importo a carico del ricorrente principale

Massime di principio

  • Ai fini tributari la qualificazione di "area edificabile" si determina in base all'adozione del piano regolatore generale comunale: l'assenza di strumenti attuativi o di convenzioni non impedisce di considerare il terreno edificabile per l'imposizione
  • La mancata stipula della convenzione attuativa o il comportamento omissivo dell'ente locale possono avere rilevanza in sede amministrativa o di responsabilità extratributaria (danni), ma non influenzano la qualificazione fiscale dell'area
  • L'attualità delle potenzialità edificatorie incide sulla determinazione della base imponibile (quantum), non sulla qualificazione; il giudice del merito può ridurre il valore presuntivo del comune in funzione della minore attualità
  • Le tabelle comunali costituiscono presunzioni di valore; il giudice tributario può adottarle, adattarle o ridurle sulla base degli elementi di fatto e delle perizie, e tali valutazioni di fatto sono difficilmente rivedibili in Cassazione
  • Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni per "incertezza normativa oggettiva" è necessario dimostrare l'impossibilità di individuare la norma applicabile mediante un procedimento interpretativo corretto; mera incertezza fattuale o l'assenza di atti attuativi non sono di per sé sufficienti
  • La valutazione comparativa e le oscillazioni di valore tra annualità sono questioni di merito: piccole differenze stimative non sono automaticamente indice di violazione di legge e richiedono motivazione adeguata per essere ritenute illegittime

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