Sentenza n. 5938/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, quanto al ricorso n. 2713 del 2025: - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-13/12/2024-0184842-P del 13 dicembre 2024, avente ad oggetto “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108 – Comunicazione ai sensi della legge 241/90 – Avvio procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito dei rilievi di livello 1”; - dell’audit report relativo all’audit reference 0006-5108 accluso alla nota di cui al precedente alinea e dei relativi findings; - per quanto occorrer possa, della comunicazione ENAC prot. ENAC-AMM-17/01/2025-0007297-P, recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108- Nota ENAC-AMM 13/12/2024-0184842-P - Comunicazione ai sensi della legge 241/90 – Avvio procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito dei rilievi di livello 1. Errata Corrige”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso; quanto al ricorso n. 4749 del 2025: - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-17/01/2025-0007312-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito rilievi di livello 1”; - nei limiti dell’interesse, della nota ENAC-AMM- 13/12/2024-0184842-P e del relativo audit 006-5108; - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/01/2025-0012081-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – deputy Flight Operations Nominated Person”; - della nota ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. ENAC-AMM-28/02/2025-0029774-P recante “NEOS S.p.A. – IT.AOC.019 – Audit 0006-5108. Comunicazione, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., di avvio del procedimento di limitazione delle attività connesse al Certificato IT-AOC.019 a seguito rilievi di livello 1. Riscontro nota del 17 febbraio 2025”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o connesso; nonché per la condanna dell’ENAC al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ENAC recanti rilievi di non conformità di livello 1 e 2, avvio e sviluppo del procedimento di limitazione del certificato di operatore aereo, imposizione di azioni correttive e rigetto dei piani correttivi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, con due ricorsi riuniti, le comunicazioni e gli atti adottati dall’ENAC dopo un audit straordinario relativo alla gestione di un’emergenza verificatasi durante le operazioni di un volo. A seguito del malore di un copilota, la compagnia non era riuscita a reperire tempestivamente un equipaggio sostitutivo; aveva quindi prospettato l’impiego di un equipaggio destinato a un trasferimento terrestre e a un successivo volo, ma sei componenti si erano dichiarati unfit to fly. La compagnia li aveva poi sollevati dal turno originario, collocati in ferie d’ufficio, fatti rientrare con mezzi propri e sottoposti a procedimento disciplinare. ENAC aveva contestato la violazione delle norme ORO.FTL.110, ORO.GEN.200 e ORO.GEN.160 del regolamento (UE) n. 965/2012, qualificando come rilievi di livello 1 le prime due violazioni e di livello 2 la mancata emissione del mandatory occurrence report. Aveva inoltre imposto azioni correttive, tra cui la disponibilità di equipaggi presso le basi di Milano-Malpensa e Verona, l’invio dei turni e delle loro variazioni all’ENAC e la diffusione di un’informativa sulla safety culture e sulla no blame policy. La ricorrente ha dedotto, quanto ai rilievi, violazione dell’art. ARO.GEN.350 e delle norme ORO.FTL.110 e ORO.GEN.200, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e difetto di motivazione, sostenendo che le condotte non rientrassero nelle ipotesi tassative dei rilievi di livello 1, che il limite massimo di Flight Duty Period non fosse stato superato, che l’evento fosse eccezionale e imprevedibile e che le misure adottate verso il personale fossero organizzative e non ritorsive. Ha inoltre contestato il rigetto dei piani di azioni correttive. Quanto alle misure imposte, ha dedotto violazione delle norme ORO.GEN.005 e ORO.AOC.135, sproporzione, violazione degli artt. 41 e 97 Cost., difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’obbligo di mantenere equipaggi di riserva e di trasmettere sistematicamente i turni fosse eccessivo, scarsamente motivato e lesivo della propria autonomia organizzativa. ENAC ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che si trattasse di comunicazioni endoprocedimentali e che il procedimento si fosse concluso favorevolmente, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Gli atti impugnati erano infatti lesivi perché contenevano rilievi puntuali di violazione e prescrizioni immediatamente incidenti sull’operatività della compagnia; inoltre, costituivano gli unici atti della sequenza procedimentale in cui erano stati formulati i rilievi di non conformità. Nel merito, il ricorso n. 4749/2025 è stato respinto. Interpretando l’art. ARO.GEN.350 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 965/2012 alla luce delle diverse versioni linguistiche e della finalità della disciplina europea, il TAR ha escluso che le quattro ipotesi elencate per i rilievi di livello 1 costituiscano un elenco tassativo per ogni possibile violazione. I rilievi di livello 1 si distinguono da quelli di livello 2 in base alla significatività della non conformità e alla gravità e attualità del pericolo per la sicurezza del volo. L’assegnazione di turni incompatibili con il necessario riposo psicofisico e l’adozione di misure ritorsive verso il personale che si dichiari unfit to fly incidono direttamente sulla sicurezza e possono integrare un rilievo di livello 1. Il fatto che il limite massimo di Flight Duty Period non fosse stato formalmente superato non escludeva la violazione, poiché il rilievo riguardava la mancanza di un riposo adeguato e il mutamento immediato del turno, tale da poter comportare una veglia superiore alle 24 ore. L’emergenza derivante dal malore del copilota non è stata ritenuta imprevedibile in senso idoneo a giustificare l’impiego di personale non adeguatamente riposato, rientrando nell’alea normale della gestione operativa del vettore. Il TAR ha inoltre ritenuto comprovato il carattere ritorsivo del complesso delle misure adottate nei confronti dei sei dipendenti dichiaratisi unfit: rimozione dal turno, ferie d’ufficio, rientro con mezzi propri e procedimento disciplinare. Il dissenso del personale rispetto a un turno ritenuto contrario alle regole di sicurezza costituisce, al contrario, una prerogativa e, nella prospettiva della safety, può rappresentare un dovere. È stata quindi ritenuta adeguata la motivazione dell’ENAC circa l’effettiva diminuzione del livello di sicurezza. Legittimo anche il rigetto del primo piano di azioni correttive, perché la società non aveva individuato le cause organizzative delle non conformità e si era limitata a richiamare la ricostruzione degli eventi, prospettando interventi generici di formazione e redistribuzione delle risorse senza incidere sulla gestione degli imprevisti. Conseguentemente è stata respinta anche la censura derivata contro la nota del 28 febbraio 2025. È stato poi respinto il ricorso n. 2713/2025. Il TAR ha ritenuto che l’obbligo di assicurare un equipaggio presso ciascuno degli scali di Malpensa e Verona non avesse il significato, prospettato dalla ricorrente, di un equipaggio per ogni volo, essendo stata chiarita nel contraddittorio procedimentale l’interpretazione concretamente seguita dall’ENAC. L’obbligo di trasmettere i turni e le variazioni non era sine die, ma limitato fino all’implementazione definitiva del nuovo software di rostering, e costituiva un mero onere di comunicazione non manifestamente sproporzionato. La compagnia non poteva invocare la propria insufficiente dotazione del dipartimento Rostering per sottrarsi alle prescrizioni dell’autorità di vigilanza. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulla continuità e sulla safety delle operazioni, alla luce delle carenze organizzative accertate. Ha chiarito che la comunicazione dei rilievi ai sensi dell’art. ARO.GEN.350, lett. d), è sufficiente a imporre azioni correttive, indipendentemente dall’eventuale successivo procedimento sanzionatorio pecuniario. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. ARO.GEN.350 allegato II regolamento (UE) n. 965/2012
L’autorità competente emana un rilievo di livello 1 quando vengono individuate significative non conformità ... che riduce il livello di sicurezza o compromette gravemente la sicurezza del volo; ... emana un rilievo di livello 2 quando vengono individuate significative non conformità ... che riduce il livello di sicurezza o compromette gravemente la sicurezza del volo.
La distinzione tra rilievi di livello 1 e livello 2 non dipende esclusivamente dall’elencazione delle ipotesi esemplificate, ma dalla significatività della non conformità e dalla gravità e attualità del pericolo per la sicurezza del volo. La lett. d) consente inoltre di comunicare i rilievi e imporre azioni correttive indipendentemente dal successivo esercizio del potere sanzionatorio.
norma ORO.FTL.110 allegato III regolamento (UE) n. 965/2012
La disciplina non riguarda soltanto il rispetto formale del limite massimo di Flight Duty Period, ma anche la concreta garanzia di condizioni di riposo adeguate e compatibili con i ritmi biologici e la sicurezza delle operazioni.
norma ORO.GEN.200 allegato III regolamento (UE) n. 965/2012
La gestione dell’organizzazione deve rispettare la safety culture e la no blame policy; misure ritorsive verso il personale che segnali un’inidoneità al volo possono integrare una violazione rilevante per la sicurezza.
norma ORO.GEN.160 allegato III regolamento (UE) n. 965/2012
L’operatore è tenuto a effettuare il mandatory occurrence report per gli eventi rientranti nell’obbligo di segnalazione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione delle prescrizioni correttive è sufficiente quando, alla luce delle risultanze istruttorie, consente di comprendere il collegamento tra le carenze organizzative accertate e le esigenze di continuità e safety delle operazioni.
art. 41 Cost.
L’autonomia organizzativa e la libertà d’impresa del vettore sono soggette alle prescrizioni proporzionate dell’autorità competente necessarie a garantire la sicurezza della navigazione aerea.
art. 9, comma 5, d.lgs. 173/2017
La disposizione riguarda il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non disciplina direttamente le azioni correttive volte alla conformazione dell’attività.
Massime di principio
- Nell’interpretazione dell’art. ARO.GEN.350 del regolamento (UE) n. 965/2012, le ipotesi elencate per i rilievi di livello 1 non esauriscono necessariamente l’ambito applicativo della categoria: la qualificazione dipende anche dalla significatività della non conformità e dalla gravità e attualità del pericolo per la sicurezza del volo, da valutarsi alla luce del testo complessivo, delle diverse versioni linguistiche e delle finalità della disciplina unionale.
- L’osservanza del limite massimo di Flight Duty Period non esaurisce gli obblighi dell’operatore aereo in materia di sicurezza: è necessario assicurare, in concreto e rispetto ai ritmi biologici, un riposo adeguato al turno assegnato e alle condizioni psicofisiche necessarie per l’operazione di volo.
- L’assegnazione di un turno incompatibile con il necessario riposo e l’adozione di misure ritorsive contro il personale che si dichiari unfit to fly possono costituire violazioni di livello 1, perché incidono direttamente sulle condizioni psicofisiche dell’equipaggio e possono determinare un’effettiva diminuzione della sicurezza delle operazioni.
- Un’emergenza operativa derivante dal malore di un membro dell’equipaggio non è, di per sé, un evento imprevedibile idoneo a giustificare l’impiego di personale non adeguatamente riposato, rientrando nell’alea normale della gestione di un vettore aereo, che deve predisporre adeguate misure organizzative e di standby.
- La comunicazione dei rilievi di non conformità ai sensi dell’art. ARO.GEN.350, lett. d), può legittimamente fondare l’imposizione di azioni correttive e si colloca sul piano della conformazione dell’attività, distinto dal successivo procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
- Le prescrizioni di vigilanza che impongono la trasmissione temporanea dei turni e delle loro variazioni sono proporzionate quando costituiscono un mero onere di comunicazione, sono limitate temporalmente all’adozione di strumenti organizzativi adeguati e sono giustificate da carenze accertate nella gestione della sicurezza.
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