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Sentenza

Sentenza n. 156/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n.59508, n.07/19 reg. Notifiche, di diniego di permesso di costruire ex lege 326/03 emesso in data 16.12.2019 dal Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Ostuni, con cui è stata denegata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex lege 326/03, presentata dalla ricorrente in data 14.2.2004; 2) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale per quanto non noto e in specie del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo prot.34337 del 22.10.2015 con cui veniva comunicato il preavviso di diniego.

Giustizia amministrativa202000283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della l. 326/2003 relativo all’ampliamento e alla trasformazione di un immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2004 una domanda di condono edilizio ai sensi della l. 326/2003, integrata nel 2008 e nel 2011. Il Comune, con preavviso di diniego del 2015, aveva rilevato che dall’aerofotogrammetria del 7 ottobre 2003 non risultava il fabbricato oggetto della domanda, ritenendo quindi che le opere fossero state realizzate successivamente al termine utile per il condono. Nel 2019 era stato adottato il diniego definitivo, nel quale era stato altresì richiamato l’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003. La ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003 e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e erronea considerazione dei presupposti, sostenendo che il Comune non avesse indicato il vincolo ostativo; violazione dell’art. 32, comma 37, l. 326/2003 per mancata formazione del silenzio-assenso; contraddittorietà, difetto e insufficienza di istruttoria quanto alla prova aerofotogrammetrica e alla motivazione del diniego; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per mancata corrispondenza tra preavviso e provvedimento finale; ulteriore censura relativa alla formazione del silenzio-assenso. La ricorrente ha contestato l’attendibilità dell’aerofotogrammetria, prospettando l’incidenza della vegetazione, di errori di localizzazione o di fattori tecnologici, e ha sostenuto che il rilievo potesse riguardare soltanto una parte delle opere.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che il richiamo all’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003 costituisse un evidente errore materiale, non viziante, perché la motivazione effettiva del diniego risultava chiaramente dal testo dell’atto e dal richiamo all’aerofotogrammetria, che non evidenziava il fabbricato alla data del 7 ottobre 2003. L’errore non aveva impedito alla ricorrente di comprendere la ragione del diniego né di articolare le proprie difese. Quanto al silenzio-assenso, il giudice ha affermato che il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 32, comma 37, l. 326/2003 decorre soltanto dalla presentazione, entro il 31 ottobre 2005, della documentazione completa richiesta dalla legge, oltre che dal pagamento integrale degli oneri. Nel caso concreto, alla data utile risultava presentata soltanto la dichiarazione con documentazione fotografica; gli ulteriori documenti, tra cui variazione catastale, perizia giurata e integrale pagamento degli oneri, erano successivi e alcuni risalivano al 2007 o al 2011. Pertanto il termine non aveva iniziato a decorrere e il silenzio-assenso non si era formato. Il preavviso di diniego non era quindi tardivo né inidoneo a impedire il silenzio-assenso. Il giudice ha inoltre escluso la contraddittorietà tra preavviso e diniego definitivo, poiché entrambi si fondavano sulla mancata dimostrazione dell’esistenza delle opere alla data utile. L’onere di provare in modo pieno, rigoroso e mediante elementi oggettivi la data di ultimazione delle opere grava sul richiedente il condono. La ricorrente non poteva limitarsi a ipotizzare ragioni alternative dell’assenza del manufatto nell’aerofotogrammetria, ma avrebbe dovuto fornire una prova certa dell’ultimazione entro il termine di legge, prova non fornita. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003

    Il richiamo erroneo alla disposizione non ha effetto viziante quando la motivazione effettiva del diniego è comunque chiaramente evincibile dall’atto e l’errore non impedisce la comprensione della ragione ostativa né l’esercizio della difesa.

  • art. 32, comma 35, l. 326/2003

    La documentazione prevista dalla norma, inclusa la dichiarazione del richiedente con documentazione fotografica e, per opere superiori a 450 metri cubi, la perizia giurata e la certificazione di idoneità statica, rileva ai fini della completezza documentale necessaria per il silenzio-assenso.

  • art. 32, comma 37, l. 326/2003

    Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili (...) nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

    Il silenzio-assenso sul condono presuppone che entro il 31 ottobre 2005 sia stata presentata la documentazione completa prevista dalla legge e sia stato effettuato il pagamento integrale degli oneri; in mancanza, il termine di ventiquattro mesi non decorre.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è soddisfatto quando dall’atto sia chiaramente ricavabile la ragione concreta del diniego, anche in presenza di un erroneo richiamo normativo non fuorviante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale può conformarsi al preavviso quando la ragione ostativa sostanziale è la medesima; non sussiste violazione della partecipazione procedimentale se il privato ha potuto comprendere e contestare tale ragione.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per le domande di condono edilizio dall’art. 32, comma 37, l. 326/2003 può formarsi soltanto se, entro il 31 ottobre 2005, il richiedente ha presentato tutta la documentazione prevista dalla legge e ha integralmente pagato gli oneri dovuti; in mancanza di tali presupposti, il termine di ventiquattro mesi non inizia a decorrere.
  • L’onere di provare la realizzazione e l’ultimazione dell’opera entro il termine previsto dalla legge sul condono grava sul richiedente e deve essere assolto mediante elementi oggettivi, certi e univoci. Non è sufficiente prospettare possibili spiegazioni alternative dell’assenza del manufatto nelle aerofotogrammetrie prodotte dall’amministrazione.
  • L’erroneo richiamo di una disposizione normativa nel provvedimento amministrativo non determina l’illegittimità dell’atto quando la motivazione sostanziale è chiaramente individuabile, l’errore è riconoscibile e non ha impedito al destinatario di comprendere la ragione del diniego e di predisporre le proprie difese.
  • Non viola l’art. 10-bis l. 241/1990 il provvedimento finale che conferma il preavviso sulla base della medesima ragione ostativa sostanziale, anche se il testo contiene un erroneo riferimento normativo, purché il destinatario abbia potuto conoscere e contestare la ragione effettiva del diniego.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazione

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