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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23070/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, ricostruendo un reddito complessivo comprensivo di redditi di lavoro dipendente e di redditi da partecipazione societaria. La contribuente sosteneva che, prima dell'accertamento, aveva presentato una dichiarazione integrativa/rettificativa con cui aveva corretto l'importo dei redditi di partecipazione, riducendolo da quello originariamente indicato a una somma inferiore, corrispondente a quanto risultante dalle dichiarazioni integrative delle società partecipate. L'Ufficio, pur avendo liquidato e accettato tali dichiarazioni delle società, aveva continuato a calcolare l'imposta sul dato originario più elevato, senza considerare la rettifica della contribuente. Nei gradi di merito la contribuente era risultata soccombente perché i giudici avevano ritenuto tardiva la rettifica. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 2 d.P.R. 322/1998 e dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la correzione della dichiarazione avrebbe dovuto essere valutata ai fini dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la dichiarazione fiscale è mera dichiarazione di scienza e il contribuente può emendare errori od omissioni che abbiano inciso in suo danno; in particolare, la dichiarazione integrativa in danno del Fisco segue il termine di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973, mentre quella in favore del contribuente può essere presentata entro il termine della dichiarazione del periodo successivo, ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso entro quarantotto mesi o di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale. Poiché i giudici di merito avevano escluso la rilevanza della rettifica solo per tardività, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 322/1998

    La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti per evitare un danno all'erario; se mira a correggere errori o omissioni in danno del contribuente, è ammissibile entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, restando comunque ferma la possibilità di far valere in giudizio errori che abbiano determinato un maggiore imponibile o un maggiore debito d'imposta.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma dalla decisione non emerge un'autonoma interpretazione della norma distinta da quella relativa alla emendabilità della dichiarazione e alla pretesa impositiva.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È indicato come termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione integrativa quando diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione.

  • Cass., Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378

    Viene richiamata come precedente conforme al principio per cui la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile nei limiti e con le modalità indicati.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e può essere emendata quando contenga errori od omissioni che incidano sulla obbligazione tributaria.
  • Se la rettifica è in favore dell'erario, il contribuente deve rispettare i termini di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973; se è in favore del contribuente, l'emenda segue il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, senza precludere la tutela del contribuente in sede contenziosa.
  • L'errore dichiarativo che abbia determinato un maggiore imponibile o un maggiore debito d'imposta può essere fatto valere anche in giudizio per contrastare la pretesa fiscale, non essendo la tardività della rettifica di per sé sufficiente a neutralizzare ogni difesa del contribuente.
  • Nel giudizio tributario il giudice deve esaminare la rilevanza della dichiarazione integrativa ai fini dell'esatta determinazione del reddito imponibile, non potendo fermarsi alla sola originaria indicazione se la rettifica risulti ritualmente dedotta e documentalmente allegata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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